La doppia conformità nelle sanatorie edilizie: disciplina edilizia e disciplina urbanistica

Le differenze tra l’art.36 e l’art.36-bis del Testo Unico per l’Edilizia

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  • Sanare le difformità totali

    Ai sensi dell’art. 36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, d.P.R. 380/2001, le difformità totali possono essere sanate se soddisfatto il requisito della doppia conformità allo strumento urbanistico, sia al momento in cui realizzate abusivamente le opere e sia al momento in cui si presenta l’istanza di sanatoria. Il titolo abilitativo corrispondente è il Permesso di Costruire.

    Sanare le difformità parziali e le variazioni essenziali

    Ai sensi dell’art.36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali, d.P.R. 380/2001, introdotto nel Testo Unico per l’Edilizia dal cd. Decreto Salva Casa, decreto Legge 69/2024, convertito con modifiche dalla Legge 105/2024, le difformità parziali e le variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire, alla S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire o in assenza / difformità rispetto alla S.C.I.A., possono essere “sanate” se conformi alla disciplina urbanistico – edilizia, nel momento in cui si presenta il progetto di sanatoria e ai requisiti prescritti dalla disciplina urbanistico – edilizia, nel momento in cui realizzato l’abuso. Il titolo abilitativo edilizio corrispondente potrà essere il Permesso di Costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a seconda della tipologia dell’abuso commesso.

    La differenza tra disciplina urbanistico edilizia e requisiti prescritti dalla normativa urbanistico – edilizia

    Disciplina urbanistico edilizia

    La conformità alla disciplina urbanistico edilizia va ricondotta alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico comunale, attiene, pertanto le verifiche plano – volumetriche, in termini di superficie coperta e volumetria realizzate rispetto a quelle consentite nella zona territoriale omogenea, definita ai sensi del D.M.1444/1968, nella quale edificato l’immobile.

    Nelle ipotesi previste dall’art.36 il requisito deve essere rispettato nei due momenti, come sopra riportato: quando realizzato l’abuso e quanto presentato il progetto in sanatoria.

    Requisiti prescritti dalla normativa urbanistico – edilizia

    Applicato l’art.36-bis, per regolarizzare abusi parziali e variazioni essenziali, il requisito della conformità disposto dall’art.36, deve risultare soddisfatto al momento in cui si presenta l’istanza per l’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria. Precetto secondo il quale al momento in cui realizzato l’abuso, difformità parziale o variazione essenziale, prevede le opere debbano essere conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina urbanistico edilizia, ovvero alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e delle normative settoriali circa modalità costruttive e tecnico-estetiche, requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di agibilità. Rientrano tra le verifiche quelle riguardanti superfici utili, superfici non residenziali rapporti aero-illuminati, e così via.

    Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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