Decreto Salva Casa e modulistica edilizia

Avevamo già scritto in merito al necessario aggiornamento della modulistica per la presentazione del titolo abilitativo, in particolare la SCIA e il Permesso di Costruire in dipendenza delle introduzioni de cd. “decreto Salva Casa”, il n.69/2024 convertito, con modifiche dalla L.105/2024.

Analizziamo quanto concerne l’istanza per l’ottenimento del permesso di costruire “in sanatoria” nelle sezioni di interesse, ove, compilati i primi riquadri con i dati del/dei richiedente/i, seguiti dalle ulteriori e più specifiche richieste per riguardare gli aspetti asseverati dal tecnico abilitato incaricato.

Dal riquadro “Qualificazione dell’intervento” il titolare indica la tipologia dei lavori da realizzare, di interesse sono le due voci seguenti:

  • intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. 380/2001, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta;
  • variazione essenziale e/o sostanziale al, ad esempio, permesso di costruire, indicando data e numero del titolo.

Su questa prima parte in termini di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione e sia al momento della presentazione della richiesta per quanto riguarda le difformità totali, così come le variazioni essenziali il d.P.R. 380/2001 con la nuova versione dell’art.36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”, prima rubricato “Accertamento di conformità” non incide mutamento, se non l’esclusione delle parziali difformità in quanto ora disciplinate dal nuovo art.36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”, il quale andrà, naturalmente inserito nella modulistica edilizia.

Nella sezione “Regolarità urbanistica e precedenti edilizi” il richiedente indica lo stato attuale dell’immobile, ovvero al momento in cui presenta l’istanza, ovvero se pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto o se, invece, risulta difforme rispetto al titolo edilizio, sia nell’una che nell’altra ipotesi sarà lo stesso istante a spuntare la voce di suo interesse tra le seguenti elencate:

  • il titolo unico, SUAP
  • il permesso di costruire, concessione edilizia o licenza edilizia
  • l’autorizzazione edilizia
  • la comunicazione edilizia
  • il condono edilizio
  • la denuncia di inizio attività
  • la DIA/SCIA in alternativa al permesso di costruire
  • la SCIA
  • la CILA
  • la comunicazione per interventi di edilizia libera
  • altro
  • primo accatastamento

Elencazione non variabile in quanto il decreto Salva Casa 2024 non interviene a modifica del sistema dei titoli abilitativi edilizi previgenti, né ne introduce altri.

Nella Relazione Tecnica di Asseverazione il tecnico dichiara la tipologia di intervento descrivendo sinteticamente le opere e indicando quali siano in progetto tra le seguenti:

  • lavori riguardanti l’immobile individuato nella richiesta del P. di C.;
  • lavori assoggettati al rilascio del P. di C. in quanto consistenti in:
  • interventi edilizi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • interventi rientranti nel regime della SCIA per i quali si opta per la richiesta del permesso di costruire;
  • varianti a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali;
  • varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma nel centro storico;
  • mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante;
  • interventi realizzati in assenza o in difformità dal P. di C. o dalla SCIA in alternativa, di cui all’art.23, c.01 d.P.R. 380/2001, se conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso e sia al momento della presentazione della richiesta.

Dalla data di entrata in vigore il Decreto Salva Casa 2024, 30 maggio 2024, tra i superiori interventi il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal P. di C. o dalla SCIA in alternativa, potrebbero essere legittimati:

  • il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante: per rientrare tra le opere assoggettate alla richiesta del permesso di costruire o se ricorrenti le nuove ipotesi introdotte nell’art.23-ter d.P.R.380/2001 con la SCIA di cui all’art.22 d.P.R.380/2001;
  • le opere realizzate in assenza dal P. di C. o dalla SCIA in alternativa: per essere regolarizzate ai sensi dell’art.36 d.P.R. 380/2001 nel rispetto della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta, se, appunto si tratta di difformità totali o variazioni essenziali, con efficacia del silenzio-diniego;
  • le opere realizzate in parziale difformità dal P. di C. o dalla SCIA in alternativa, o dalla SCIA e le variazioni essenziali per essere regolarizzate ai sensi dell’rispetto di una “doppia” conformità verificata se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, se, appunto si tratta di parziali difformità, con efficacia del silenzio-assenso.

Il tecnico abilitato, compilata la parte di sua competenza nella richiesta del Permesso di Costruire, quale soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P., dichiara, confermando, di aver  espletato sopralluogo nell’immobile, accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, consapevole che la dichiarazione di falso comporti ulteriori sanzioni penali, procede asseverando: “la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, afli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non può comportare limitazione dei diritti di terzi”.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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