La sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità, da intendersi in senso esteso a tutte le normative di settore, è inammissibile una sanatoria subordinata a interventi correttivi. In presenza di vincolo paesaggistico, la mancanza di autorizzazione preventiva preclude la sanatoria, rendendo irrilevante il permesso postumo ai fini dell’estinzione del reato. (Cass. pen., Sez. III, n. 24980/2025)
di STUDIO SALAMITA
La Corte di Cassazione, Sez. III penale con Sentenza n.24980 del 3 aprile 2025 ribadisce che la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 ha natura rigorosa, non è ammessa se è condizionata a interventi correttivi, è esclusa in presenza di vincolo paesaggistico senza autorizzazione preventiva.
La disciplina della sanatoria edilizia, come è noto, rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto urbanistico-edilizio, trovandosi al confine tra l’esigenza di reprimere gli abusi e quella di consentire la regolarizzazione di opere costruttive, l’art. 36 del d.P.R. 380/2001 stabilisce le condizioni che devono verificarsi prima della regolarizzazione, mentre il più recente art. 36-bis introduce forme di regolarizzazione semplificata per difformità minori.
Dalla sentenza de quò si ricava un esempio emblematico dell’applicazione restrittiva di tali istituti, oltre che un chiarimento sulla nozione della “doppia conformità” nel contesto penale.
La vicenda trae origine dalla realizzazione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, di diverse opere edilizie tra cui una cisterna interrata, un piazzale, un locale deposito in cemento armato, un impianto di trattamento delle acque reflue.
L’imputato veniva condannato in primo grado e in appello, in cassazione, deduceva il travisamento della prova, lamentando l’omessa considerazione di una domanda di sanatoria presentata nell’anno 2024. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che il travisamento della prova rileva solo se idoneo a compromettere l’intero impianto logico della decisione, cosa non verificatasi nel caso concreto.
Il principio cardine della sentenza riguarda la non sanabilità delle opere, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P:R. 380/2001 non può essere subordinata a interventi correttivi, i provvedimenti amministrativi che prevedono modifiche o demolizioni future per ottenere la sanatoria sono illegittimi e non estinguono il reato. La presenza del vincolo paesaggistico comporta che il rilascio postumo del permesso di costruire, senza preventiva autorizzazione paesaggistica, non produce effetti sananti, nemmeno limitatamente al profilo urbanistico, ovvero la tutela paesaggistica ha funzione preclusiva rispetto alla sanatoria edilizia.
La Corte di Cassazione amplia, quindi, la nozione di doppia conformità esponendo che non riguardi la sola conformità urbanistica, dovendo comprendere anche norme tecniche, normativa antisismica, disposizioni igienico-sanitarie e regole di sicurezza e vivibilità, ovvero la regolarizzazione è possibile solo se l’opera era conforme sin dall’origine sotto tutti i profili normativi.
Per quanto concerne le opere in cemento armato e le violazioni tecniche ne deriva che i reati connessi a violazioni degli obblighi progettuali e tecnici non siano sanabili, ovvero, il deposito tardivo dei progetti non estingue la contravvenzione, in quanto riguarda interessi primari di sicurezza strutturale.
Tra le conseguenze pratiche e i principi di sistema emerge, quindi, che la sanatoria di cui all’art.36 non costituisca uno strumento di regolarizzazione dell’abuso, ma un mero accertamento della conformità già esistente, senza doppia conformità l’abuso resta insanabile.
La sentenza rafforza la distinzione tra sanatoria piena, art. 36, fondata sulla doppia conformità e regolarizzazioni minori, art. 36-bis, limitate a difformità minori, orientamento che, pertanto, risulta restrittivo al fine di evitare che la regolarizzazione diventi uno strumento premiale dell’abuso edilizio.
In breve la pronuncia della Cassazione Penale, Sez. III, n. 24980/2025 chiarisce in maniera organica i limiti dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e offre un quadro interpretativo di riferimento anche rispetto alle regolarizzazioni semplificate dell’art. 36-bis.
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