Il d.L.69/2024, vigente dal 30/05/2024 al 27/07/2024, convertito con modifiche dalla L.105/2024, con vigenza dal 28/07/2024, è stato introduttivo nel panorama della normativa urbanistico-edilizia in tema di abusi, disciplinando la regolarizzazione delle difformità totali, parziali e variazioni essenziali, nonché ampliando la tematica delle tolleranze di cantiere, nello specifico:
Art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”
Art. 32 “Determinazione delle variazioni essenziali”
Art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”
Art. 34-bis “Tolleranze costruttive”
Art. 34-ter “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”, introdotto dalla L.105/2024
Art. 36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”
Art. 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”, introdotto dalla d.L. 69/2024
Art. 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”
La comunicazione di inizio lavori asseverata tardiva, CILA
Il Testo Unico per l’Edilizia dispone una ulteriore forma di “regolarizzazione” per taluni interventi edilizi e impiantistici, si tratta di una tematica che, allo stato attuale, non sembrerebbe risultare oggetto di interesse, leggendo e trattando, per lo più, effetti “sananti” e deroghe.
L’art.6-bis del d.P.R. 380/2001, disciplina gli interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata, non classificate tra le opere per le quali richiedere il rilascio del permesso di costruire, trasmettere la segnalazione certificata di inizio attività, né rientranti nel regime dell’edilizia libera esente da comunicazione. Si tratta pur sempre di attività edilizia libera, non costituendo la CILA un titolo vero e proprio, entro la quale vigenti limitazioni, in particolare si cita il divieto circa l’interessamento di parti strutturali dell’immobile. Laddove il privato effettui interventi rientranti nella casistica in oggetto vigono due formule affinché possa adempiere alla regolarizzazione, secondo cui la presentazione della CILA dopo il termine delle opere prevede sanzione pecuniaria di € 1.000,00, se, invece, le opere risultano in corso di effettuazione, la sanzione pecuniaria è ridotta a € 333,33.
Ulteriori irregolarità ed abusi edilizi, sanzioni e disposizioni
A livello di irregolarità ed abusi edilizi il d.P.R. 380/2001 regolamenta ulteriori rilevanti aspetti che, come nel caso della comunicazione di inizio lavori asseverata, non emergono nettamente, si accenna, in particolare alla vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, alle responsabilità dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, alle lottizzazioni abusive, agli interventi di ristrutturazione edilizia o a quelli eseguiti in base al permesso di costruire annullato. Vi sono disposti che disciplinano la sospensione e la demolizione delle opere abusive, norme sull’accertamento delle violazioni, sull’azione penale, sulle sanzioni penali, così come disposizioni fiscali, non da meno i medesimi presupposti vigono anche in tema di contenimento del consumo energetico degli edifici. Sulla tematica seguiranno gli opportuni approfondimenti, considerato che la materia non può limitarsi al solo cd. “Decreto Salva Casa”.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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