La sanatoria nelle ipotesi di assenza del titolo e difformità totali, accertamento di conformità di cui all’art.36 T.U.E.

Testo unico per l’edilizia, D.P.R. 380/2001 modificato e integrato dal d.L.69/2024, conv. con mod. dalla L.105/2024

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DECRETO SALVA CASA 2024

EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

Interventi rientranti nel regime della sanatoria di cui all’art.36 del T.U.E.

Oggetto di “sanatoria” così come disposta dall’art.36 sono gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dal Permesso di Costruire o dalla Segnalazione Certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, riguardanti opere da ricondurre alle ipotesi di cui all’art.31 del d.P.R.380/2001, mediante le quali realizzato un manufatto edilizio totalmente diverso rispetto a quello autorizzato, sia nel suo intero che relativamente a una sua porzione se utilizzabile autonomamente e con una sua specifica rilevanza, per:

  • caratteristiche tipologiche;
  • caratteristiche plano-volumetriche;
  • diversa destinazione del bene;
  • realizzazione di volumetria superiore rispetto a quella di progetto.

Richiesta, termini e caratteristiche del permesso di costruire in sanatoria

La norma dispone il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possano richiedere il Permesso di Costruire in sanatoria sino:

  • alla scadenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3, che dispone demolire e ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni, prorogati, in determinati casi, a duecentoquaranta dalla L.105/2024 di conversione con modifiche del d.L.69/2024, rispetto alla data dell’ingiunzione, pena l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune;  
  • alla scadenza dei termini di cui all’art.33, comma 1, che dispone la rimozione o la demolizione per le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art.10, comma 1, pena l’esecuzione dell’ordinanza a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso;
  • all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

La richiesta del titolo edilizio in sanatoria è congrua se le opere realizzate abusivamente risultino:

  • conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione e sia al momento della presentazione dell’istanza.

Oblazione ed efficacia del silenzio-diniego

L’importo dell’oblazione è commisurato al contributo di costruzione in misura doppia, nei casi di gratuità è, invece, determinato, nella misura prevista dall’art.16 del d.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è, in ogni caso, assoggettato al previo avvenuto pagamento.

A differenza del regime semplificato previsto dall’art.36-bis e secondo il quale nel decorso di quarantacinque giorni matura il silenzio assenso, per le opere realizzate in assenza o in difformità totale rispetto al permesso di costruire, regolarizzabili ai sensi dell’art.36, acquista efficacia il silenzio-diniego se non intervenuta pronuncia da parte del dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale entro sessanta giorni dalla presentazione.

Variazioni normative

La legge 105/2024, di conversione con modifiche del d.L.69/2024, interviene nei contenuti, nonché nella rubricazione dell’art.36, recante:

  • fino al 29 maggio 2024 “Accertamento di conformità”;
  • dal 30 maggio al 27 luglio 2024 per vigenza del Decreto Salva Casa “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità e variazioni essenziali”;
  • dal 28 luglio 2024 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, per trasfusione delle variazioni essenziali nel regime più semplificato dell’art.36-bis.
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