Testo unico per l’edilizia, D.P.R. 380/2001 modificato e integrato dal d.L.69/2024, conv. con mod. dalla L.105/2024
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO
Interventi rientranti nel regime della sanatoria di cui all’art.36 del T.U.E.
Oggetto di “sanatoria” così come disposta dall’art.36 sono gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dal Permesso di Costruire o dalla Segnalazione Certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, riguardanti opere da ricondurre alle ipotesi di cui all’art.31 del d.P.R.380/2001, mediante le quali realizzato un manufatto edilizio totalmente diverso rispetto a quello autorizzato, sia nel suo intero che relativamente a una sua porzione se utilizzabile autonomamente e con una sua specifica rilevanza, per:
- caratteristiche tipologiche;
- caratteristiche plano-volumetriche;
- diversa destinazione del bene;
- realizzazione di volumetria superiore rispetto a quella di progetto.
Richiesta, termini e caratteristiche del permesso di costruire in sanatoria
La norma dispone il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possano richiedere il Permesso di Costruire in sanatoria sino:
- alla scadenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3, che dispone demolire e ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni, prorogati, in determinati casi, a duecentoquaranta dalla L.105/2024 di conversione con modifiche del d.L.69/2024, rispetto alla data dell’ingiunzione, pena l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune;
- alla scadenza dei termini di cui all’art.33, comma 1, che dispone la rimozione o la demolizione per le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’art.10, comma 1, pena l’esecuzione dell’ordinanza a cura del comune e a spese del responsabile dell’abuso;
- all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
La richiesta del titolo edilizio in sanatoria è congrua se le opere realizzate abusivamente risultino:
- conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione e sia al momento della presentazione dell’istanza.
Oblazione ed efficacia del silenzio-diniego
L’importo dell’oblazione è commisurato al contributo di costruzione in misura doppia, nei casi di gratuità è, invece, determinato, nella misura prevista dall’art.16 del d.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è, in ogni caso, assoggettato al previo avvenuto pagamento.
A differenza del regime semplificato previsto dall’art.36-bis e secondo il quale nel decorso di quarantacinque giorni matura il silenzio assenso, per le opere realizzate in assenza o in difformità totale rispetto al permesso di costruire, regolarizzabili ai sensi dell’art.36, acquista efficacia il silenzio-diniego se non intervenuta pronuncia da parte del dirigente o responsabile dell’ufficio tecnico comunale entro sessanta giorni dalla presentazione.
Variazioni normative
La legge 105/2024, di conversione con modifiche del d.L.69/2024, interviene nei contenuti, nonché nella rubricazione dell’art.36, recante:
- fino al 29 maggio 2024 “Accertamento di conformità”;
- dal 30 maggio al 27 luglio 2024 per vigenza del Decreto Salva Casa “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità e variazioni essenziali”;
- dal 28 luglio 2024 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, per trasfusione delle variazioni essenziali nel regime più semplificato dell’art.36-bis.

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