Le tolleranze di cantiere non ammettono l’applicazione indistinta, bensì la valutazione specifica non solo in riferimento alla data in cui terminati i lavori
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO
Disciplinate dall’ art.34-bis del Testo Unico per l’Edilizia le tolleranze di cantiere sono così applicabili:
- Lavori ultimati successivamente al 24/05/2024, tolleranza del 2% e lavori terminati entro il 24/05/2024, discostamenti differenziati del 2%, 3%, 4% o 5%, in nessuno dei due casi si genera violazione edilizia, nello specifico si tratta del mancato rispetto:
dell’altezza;
dei distacchi;
della cubatura;
della superficie coperta;
di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
- Lavori realizzati in edifici non assoggettati al vincolo di cui al d.Lgs 42/2004, ultimati successivamente al 24/05/2024, relativi all’attuazione di titoli abilitativi edilizi, ovvero interventi realizzati successivamente all’edificazione dell’immobile, ad esempio di ristrutturazione edilizia, si applica la tolleranza del 2% se le opere non violano la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l’agibilità dell’immobile, si tratta delle:
irregolarità geometriche;
modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
diversa collocazione di impianti e opere interne.
- Lavori realizzati in edifici non assoggettati al vincolo di cui al d.Lgs 42/2004, ultimati entro il 24/05/2024 con applicazione delle aliquote differenziate del 2%, 3%, 4% e 5% se non violata la disciplina urbanistico-edilizia e non pregiudicata l’agibilità dell’immobile, si tratta de:
minore dimensionamento dell’edificio;
mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
difforme ubicazione delle aperture interne;
difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
errori progettuali corretti in cantiere;
errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

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