In allegato il file editabile con le varie ipotesi
Testo unico per l’edilizia in Sicilia, D.P.R. 380/2001 modificato e integrato dal d.L.69/2024, conv. con mod. dalla L.105/2024,coordinato con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.
La prima previsione circa l’attestazione dello stato legittimo di un immobile è stata introdotta nel d.P.R. 380/2001 dal cd. “Decreto Semplificazioni”, il n.76 del 16/07/2020, nei contenuti degli articoli 9-bis e 34-bis, comma 3, che disponeva: “Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.” Si trattava di una dichiarazione resa dal professionista allo scopo di documentare la regolarità dal punto di vista urbanistico – edilizio dell’immobile.
Nel Testo Unico per l’Edilizia sono diversi i precetti che ivi rimandano, tra questi citiamo l’art.9-bis che al comma 1-bis prevede si possa dimostrare lo stato anche mediante la “dichiarazione di cui all’articolo 34-bis”, segue l’art. 23-ter, relativo al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, nel disporre “La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis”.
Anche nei contenuti del nuovo introdotto art. 34-ter, relativo alle varianti, costituenti difformità parziali, realizzate nel corso degli interventi precedenti all’entrata in vigore della L.10/1977, che al comma 2 riporta “L’epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo”.
Dichiarazione del tecnico e attestazione dello stato legittimo
Il tecnico tenuto all’accertamento delle tolleranze di cantiere concretizzate durante l’esecuzione di pregressi interventi edilizi, anche ai fini dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, rilascia l’asseverazione nell’ambito del titolo abilitativo edilizio che utilizza per presentare un nuovo progetto, ovvero nella modulistica unica riferita alla CILA, alla SCIA, al permesso di costruire o alla SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Nelle ipotesi in cui l’attestazione riguardi un contesto interessato dalla stipula di un atto notarile e in presenza di tolleranze di cantiere, il professionista dovrà rendere la stessa sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, ai sensi del d.P.R.445/2000, articoli 75 e 76, con la consapevolezza di incorrere nelle sanzioni penali di cui al Capo VI del citato decreto Presidenziale se dichiarato il falso. Si tratta, comunque, di un’attestazione per la quale non è richiesto giuramento innanzi a pubblico ufficiale, bensì la sola assunzione di responsabilità.
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

ULTIMI ARTICOLI
- Cassazione n.24980/2025: Doppia Conformità e Sanatoria
- Procedura attestazione sanatoria edilizia art. 36-bis
- Sanatoria art.36-bis, le opere disposte dal SUE per regolarizzare, esempio e infografica
- Regolarizzazione edilizia art. 34-ter del DPR 380/2001, ante Legge Bucalossi
- Demolizione delle opere abusive, caso pratico
HOMEPAGE
MASTERCLASS IMMOBILIARE tutti gli approfondimenti


Rispondi