L’art. 34 del Testo Unico per l’Edilizia disciplina gli aspetti riguardanti la rimozione e la demolizione degli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio, disponendo vi provveda il responsabile dell’abuso entro il termine stabilito nell’ordinanza emessa dal tecnico comunale, termine che, decorso invano, implica vi provveda il comune, in entrambi i casi le spese saranno a carico del responsabile dell’abuso.
L’art. 34 del Testo Unico per l’Edilizia disciplina gli aspetti riguardanti la rimozione e la demolizione degli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio, disponendo vi provveda il responsabile dell’abuso entro il termine stabilito nell’ordinanza emessa dal tecnico comunale, termine che, decorso invano, implica vi provveda il comune, in entrambi i casi le spese saranno a carico del responsabile dell’abuso.
Nei casi in cui non si possa demolire la parte abusivamente realizzata senza creare pregiudizio alla parte conforme, è previsto che il dirigente o il responsabile dell’ufficio applichi una sanzione, il Decreto Salva Casa, in fase di conversione in legge, è intervenuto modificando l’ammontare della somma, prevedendo le seguenti misure.
- immobili residenziali: il triplo del costo di produzione, stabilito ai sensi della L.392/1978, relativamente alla porzione dell’opera difforme rispetto al titolo edilizio;
- immobili non residenziali: il triplo del valore venale da determinarsi a cura dell’Agenzia del Territorio.
Precedentemente all’entrata in vigore della L.105/2024, di conversione con modifiche del d.L.69/2024, la misura delle sanzioni previste era, rispettivamente, pari al doppio del costo di produzione e al doppio del valore venale.
Permesso di costruire e S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire
Le opere alle quali l’art.34 fa riferimento sono quelle realizzate in parziale difformità rispetto al Permesso di Costruire e alla S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire, ovvero:
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati o da accordi negoziali con valore di piano attuativo;
- gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demo-ricostruzione di immobili ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art.136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art.142 del D. Lg 42/2004, il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti nelle medesime aree, se previste modifiche alla sagoma, ai prospetti, all’area di sedime, incrementi di volumetria e variazioni delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
D.P.R. 380/2001 coordinato con le vigenze dal 30/05/2024 al 27/07/2024 e dal 28/07/2024 nella pagina DOWNLOAD
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

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