Le modifiche apportate dal d.L.69/2024, convertito con modifiche dalla L.105/2024, all’art.23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” del d.P.R. 380/2001, ovvero le semplificazioni intervenute riguardanti la singola unità immobiliare e l’intero immobile, nell’analisi della discriminante in relazione alle opere finalizzate alla concretizzazione del risultato finale.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Permesso di Costruire
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Permesso di Costruire
- Cambio destinazione d’uso con e senza opere
- Normativa regionale
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Permesso di Costruire
In considerazione del fattore che, dal punto di vista della legittimità urbanistico – edilizia, si debbano separare due distinte procedure amministrative che permettono addivenire al cambio della destinazione d’uso attuabile per taluni casi con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art.22 del d.P.R. 380/2001, e per taluni altri mediante il conseguimento del Permesso di Costruire di cui all’art.10, precisando che precedentemente all’entrata in vigore del decreto Salva Casa, il titolo edilizio per il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente dovesse coincidere con il Permesso di Costruire.
Cambio destinazione d’uso con e senza opere
La norma dispone si possa ritenere “senza opere” il mutamento della destinazione d’uso, urbanisticamente rilevante, in tutti quei casi in cui si realizzino interventi rientranti nel regime dell’attività edilizia libera di cui agli artt. 6 e 6-bis del d.P.R.380/2001, che rispettivamente comprendono gi interventi non assoggettati a comunicazione alcuna e gli interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori asseverata, entrambi dal solo punto di vista amministrativo, ovvero fatta salva l’eventuale presenza di vincoli per la quale adempiere alle procedure opportunaente disposte.
Normativa regionale
Il comma 1 dell’art.23-bis dispone “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria […]”, pertanto le disposizioni locali e degli strumenti urbanistici vigenti tra una regione e un’altra possono prevedere differenziazioni al titolo abilitativo edilizio necessario per poter concretizzare il mutamento della destinazione d’uso.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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