La semplice posta elettronica forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate

Corte di Cassazione III Sezione Civile, Ordinanza n.25131/2024

Il socio amministratore, successivamente liquidatore, di una società a responsabilità limitata presenta ricorso in Cassazione contro la Sentenza n. 19/2022 della Corte d’Appello di Torino, depositata l’11 gennaio 2022. I giudici rigettano il ricorso, sottolineando che un messaggio di posta elettronica semplice costituisce prova piena.

Il ricorrente accusa il commercialista di aver arrecato danno alla società a causa dell’omesso inserimento, nel bilancio di liquidazione, del credito d’imposta Irap e Ires, il che ha ostacolato il recupero del credito. Inoltre, il professionista non ha rappresentato la società davanti alla Commissione Tributaria Regionale, risultando così soccombente, e non ha informato il cliente dell’esito negativo del giudizio, impedendogli di presentare ricorso per cassazione. Il professionista ha presentato una scrittura privata, firmata dal ricorrente, in cui si attesta la presa visione del dispositivo della decisione della Commissione Tributaria Regionale, accompagnata da una email che dimostra di averlo informato riguardo ai fatti.

Il ricorrente, tuttavia, sostiene di non aver mai ricevuto la mail in questione e disconosce la firma apposta alla scrittura privata, affermando che sia stata apposta in modo abusivo. Inoltre, fa riferimento al contrasto con l’articolo 2712 del Codice Civile, ritenendo che un semplice messaggio di posta elettronica non possa costituire prova valida, richiamando a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione n. 19155/2019 per formare “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate soltanto se non ne viene disconosciuta la conformità ai fatti o alle cose medesime”. Avendo disconosciuto tempestivamente il documento inviato tramite email, si sostiene che esso abbia perduto ogni valore probatorio, poiché la controparte non è riuscita a dimostrare l’effettiva trasmissione, risultando priva di prove circa l’adempimento degli obblighi professionali. Si aggiunge che l’email specificava che la difesa della società dinanzi alla Cassazione non poteva essere rappresentata dal commercialista, ma necessitava di un legale abilitato. Inoltre, la comunicazione implicava, in modo subdolo, la rinuncia al mandato, la quale avrebbe richiesto una dichiarazione più chiara e tempestiva per consentire al cliente di procurarsi un nuovo professionista. In particolare, il commercialista avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale di recesso dall’incarico e dimostrare di aver ricevuto tale dichiarazione.

Il commercialista era pertanto obbligato a dimostrare che il cliente avesse ricevuto la comunicazione. In assenza di una risposta all’email, avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale successiva, utilizzando raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Il ricorso è ritenuto infondato, in ordine al valore da attribuire alle mail è affermato:

(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art.2712 c.c.;

(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;

(c ) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (Cassazione 14046/2024)”.

In merito alle email, il titolare dell’indirizzo è responsabile della loro gestione e non può semplicemente negarne la ricezione. È suo compito verificare che le email non siano state bloccate e che i messaggi non siano finiti nella cartella dello spam. Pertanto, la mancata conoscenza di un messaggio regolarmente inviato e non consultato rimane sotto la sua responsabilità.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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