Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Argomento molto attuale se considerato il generis degli espletamenti degli incarichi professionali, soprattutto oggi alla stregua delle nuove semplificazioni introdotte nella disciplina urbanistico – edilizia dal decreto Legge 69/2024, cd. “Decreto Salva Casa 2024”, che, non esaustivamente chiari e per i quali si parla già della conversione in legge con modifiche, comportano per il professionista un costante aggiornamento e la piena conoscenza in tema di obblighi e responsabilità.
Percorriamo alcune casistiche.
- Tecnico incaricato dal privato che rileva difformità nell’immobile
Preliminarmente espone al committente sullo stato di fatto dell’immobile instradandolo verso la regolarizzazione, previa verifica dell’entità dell’abuso e se esso possa rientrare nel regime delle tolleranze di cantiere di cui all’art.34-bis del D.p.r. 380/2001, verifica che non andata a buon fine comporta classificare la difformità per conoscere in quale ipotesi di regolarizzazione rientri, tra:
- I.L.A. tardiva o in sanatoria, art.6-bis comma 5, se trattasi di opere che non abbiano interessato le parti strutturali dell’edificio, cioè rientranti nell’attività edilizia libera;
- Permesso di costruire in sanatoria, art.36, se trattasi di interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire o della SCIA in alternativa al permesso di costruire, o, come introdotto dal d.L.69/2024 se trattasi di interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo;
- Permesso di costruire in sanatoria o SCIA in sanatoria, art.36-bis, se trattasi di interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al permesso di costruire, alla SCIA in alternativa o alla SCIA ordinaria.
Le opere da “sanare”:
– ai sensi dell’art.36 dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso e sia al momento della presentazione dell’istanza;
– ai sensi dell’art.36-bis dovranno risultare conformi alla disciplina urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza e conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia nel momento in cui realizzato l’abuso.
- Le peculiarità della prestazione professionale
La fase descritta al punto a) precede la progettazione, pertanto il tecnico che ha rilevato ed esposto le difformità al committente, non è nella veste di chi ha, ufficialmente, presentato una pratica edilizia, ma, chiaramente, è in possesso dell’incarico professionale.
Nel caso in cui il committente non intenda regolarizzare gli abusi e, caso non raro, insista con richieste non legittime affinché lo stesso professionista proceda alla nuova progettazione, quale adempimento spetta a quest’ultimo?
Seppure stia trattando una fase non ancora formale si ritiene, con avallo della legislazione vigente, oltreché di numerosi apporti giurisprudenziali, la figura coincida con quella del “progettista” in funzione dell’incarico ricevuto e per aver espletato prestazione professionale, ovvero sopralluoghi, rilievi dell’immobile, rappresentazione grafica, comparazione tra lo stato di fatto e gli atti assentiti, analisi delle difformità e individuazione del regime edilizio per la regolarizzazione.
Il tecnico è il professionista che, iscritto nel relativo albo, presta opera intellettuale la cui disciplina è regolata dal Codice Civile, artt. 2229 – 2238 e dal Codice Deontologico dell’Ordine Professionale di appartenenza.
La prestazione professionale si incentra su determinati principi tra i quali annoverare il rapporto di fiducia con il committente in stretta concomitanza con l’autonomia del tecnico nell’espletamento del mandato, ed in capo al quale deve corrispondere un adeguato compenso commisurato sia all’importanza dell’opera e sia al decoro della professione svolta.
Per quanto concerne la progettazione è noto essa consista nell’elaborazione di un progetto da non configurarsi nei soli grafici, bensì in tutte le operazioni che ne permettono la redazione, progetto che naturalmente deve essere redatto nel rispetto della disciplina urbanistico – edilizia vigente e di ulteriore altra legislazione settoriale, con l’osservanza dello Strumento Urbanistico, del Regolamento Edilizio Comunale, delle normative igienico – sanitarie, delle norme sulla prestazione energetica degli edifici e quanto altro necessario.
È durante le fasi di rilievo dell’edificio che il professionista concretizza la rappresentazione grafica dello stato di fatto dell’immobile, assumendo sin da quel momento il ruolo di esercente un servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art.481 del Codice Penale.
Inutile precisare lo stato di fatto dell’edificio, per norma e prassi, costituisca parte integrante e sostanziale di un progetto destinato al deposito in comune, corrispondendo, pertanto, in modo fedele ai luoghi ed è consuetudine corredarlo della documentazione fotografica, relazione tecnica ed elaborati tecnici che, rispettivamente integrandosi, debbono fornire una corretta rappresentazione del manufatto edilizio.
Detto ciò emerge che una errata rappresentazione dei luoghi costituisce, sempre, l’illegittimità del titolo edilizio legandosi inscindibilmente alle dichiarazioni rese dal tecnico. Il nesso logico di particolare riferimento riguarda il fattore la prestazione professionale prescinda, ragionevolmente, da ogni genere di richiesta del committente laddove essa non risultasse allineata con le disposizioni normative e regolamentari secondo un ordine gerarchico assolutamente superiore.
Onere del tecnico è mantenere inalterata l’integrità professionale nei confronti del cliente quandanche si presentino circostanze nelle quali quest’ultimo sia focalizzato al raggiungimento di un suo specifico fine e/o interesse con l’intento di realizzare interventi edilizi venendo meno al rispetto della normativa persino nell’ignorare la presenza di un abuso edilizio preesistente, circostanza nella quale il ruolo del professionista deve assumere la parvenza di garante tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, non efficaci nei suoi soli confronti ma, bensì, anche per la committenza.
- L’art.29 del d.P.R. 380/2001 e la dichiarazione asseverata
Entrando nel merito delle disposizioni dell’art.29 “Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività”, al comma 3 è chiarito il concetto secondo cui la figura del progettista si assorba a colui che esercita un servizio di pubblica utilità, seppur con riferimento alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
Ulteriore conferma si riscontra nella dichiarazione resa dal tecnico sotto forma di asseverazione nei titoli abilitativi edilizi: ”Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico […]”.
Giuridicamente inteso debbano far capo al tecnico obblighi e responsabilità rilevanti rispetto a quelli di carattere generico, le cui conseguenze, per il venir meno, operano sia sul profilo civile, che su quello penale, a prescindere dal fattore la fase progettuale sia formalizzata con il solo conferimento dell’incarico professionale, non conclusasi con la presentazione del progetto all’ente preposto.
- Il reato di cui all’art.481 del Codice Penale
Al professionista che, in carenza dei requisiti e dei presupposti fondamentali, inoltra un progetto agli enti è ascrivile il reato di cui all’art.481 del Codice Penale “Delitto contro la fede pubblica” punito per falso ideologico commesso dall’esercente un servizio di pubblica utilità, ciò si riscontra nella pronuncia della Corte di Cassazione Penale con la Sentenza 27699/2010: “Il progettista assuma la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate”.
La sentenza 27699/2010 definisce esaustivamente la circostanza nella quale il progettista, ignorando le verifiche obbligatorie, attesti falsamente, trasmettendo il progetto al Comune, casistica comportante, a sua volta, l’onere per l’amministrazione comunale, chiaramente in quei pochi casi nei quali rilevato l’”errore”, di dover denunciare le irregolarità commesse dal tecnico al Consiglio di Disciplina dell’Ordine Professionale ove iscritto per le eventuali sanzioni disciplinari.
- Prassi corretta
Nelle casistiche nelle quali il committente non intenda sanare e insista per la presentazioni di ulteriori progetti è bene la risoluzione del mandato professionale, per tutti i motivi citati, considerando la responsabilità dei soggetti implicati in un processo edilizio (proprietario, progettista, direttore dei lavori) laddove siano iniziati i lavori, maturi immediatamente nel momento in cui realizzate opere in difformità rispetto al titolo, così come nel caso in cui un intervento sia assoggettato al regime della richiesta del permesso di costruire ma venga trasmesso un titolo abilitativo edilizio minore, così come nel caso in cui si intervenga in un edificio nel quale presenti difformità, maturando in questi casi, e come prima citato, il reato di cui all’art.481 del Codice Penale, come conferma la Corte di Cassazione Penale con la Sentenza 30401/2009.

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