| Introduzione L’incarico professionale Responsabilità professionale L’obbligo di rendere edotto il committente sull’importo dell’onorario Il committente, tra divieti e concessioni La perdita del beneficio fiscale a seguito dei controlli Ulteriori inadempienze professionali |
Introduzione
La concretizzazione degli interventi agevolati di adeguamento sismico e di efficientamento energetico ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 come convertito con modifiche dalla L.77/2020 e ss.mm. ed ii., meglio noto come “Superbonus 110%” ha subito, dall’entrata in vigore, variazioni normative per lo più restrittive, introdotte, con particolare incidenza, a partire dal mese di novembre 2021 con il cd. Decreto anti-frode, poi abrogato e trasfuso nella Legge di Bilancio 2022, con successive ulteriori altre variazioni.
Un procedimento che, certamente, ha richiesto ai professionisti un impegno costante per adempiere correttamente all’incarico, non solo dal punto di vista delle modifiche normative, ma anche sotto quei profili nei quali sorti dubbi o fu necessario doversi sottoporre a continui aggiornamenti, prendere atto delle Circolari, dei chiarimenti, delle risposte agli interpelli posti all’amministrazione finanziaria, così come delle numerose faq dell’ENEA e di vari decreti ministeriali.
Conseguenza a tutto l’iter generale che ha caratterizzato la realizzazione o la mancata realizzazione degli interventi in oggetto è l’attuale stato dell’arte che consta di molteplici cantieri iniziati e conclusi, di tanti altri interrotti e di innumerevoli cantieri mai iniziati, panorama nel quale aumentano a macchia d’olio i contenziosi civili instaurati da parte committente nei confronti dei professionisti e delle imprese, ritenuti responsabili, anche in solido, di aver originato danni di entità variabile, dalla più grave alla meno invasiva. Il riferimento corre non solo verso tutte le criticità sorte per la cattiva esecuzione dei lavori, ma va portato anche alla mala o superficiale gestione in corso d’opera, così come all’errata applicazione della norma, negligenza professionale, mancati adempimenti. Ad oggi sono, già, numerose le pronunce che condannano il professionista per il danno subito dal committente, danno che, naturalmente, deve essere dimostrato in fase di giudizio attraverso fatti e documentazione concreti, laddove il committente avanzi pretese risarcitorie dovute sia alla mancata fruizione dell’agevolazione, che ad errori progettuali, omissioni, con applicazione delle norme riguardanti l’inadempimento della prestazione intellettuale, seppur va tenuto conto che, ai sensi dell’art.1176, c.2, del Codice Civile la diligenza del professionista vada valutata caso per caso in relazione alla natura dell’attività professionale svolta.
L’incarico professionale
Il conferimento e l’accettazione dell’incarico professionale, per i servizi di architettura e di ingegneria, ai sensi dell’art.9, c.4 del decreto Legge 1/2012, convertito con modifiche dalla L.27/2012, prevede la prestazione d’opera ai sensi dell’art.2230 del Codice Civile. Mediamente nell’incarico professionale sono state comprese prestazioni di natura progettuale e ulteriori altre relative allo svolgimento dei lavori, tra esse figurano:
- la verifica delle conformità urbanistico – edilizia dell’immobile o della unità immobiliare, con individuazione della presenza di eventuali abusi e/o difformità edilizie, ovvero della procedura finalizzata alla loro regolarizzazione;
- il rilievo dello stato di fatto dell’immobile o della unità immobiliare (metrico, strumentale, energetico, fotografico);
- lo studio di fattibilità, ricorso in tutti i casi per il riscontro dell’accesso all’agevolazione da parte del beneficiario, consistente nella valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi e nell’individuazione degli interventi effettuabili;
- la progettazione propedeutica per la presentazione in comune, che in media ha compreso relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, eventuali particolari costruttivi, documentazione fotografica;
- la Relazione tecnica di cui all’art.8, c.1 del D.Lgs 192/2005, ex Legge 10;
- l’elaborazione dell’A.P.E. ante – operam e dell’A.P.E. post – operam, da trasmettere nel portale telematico dell’ENEA in fase di asseverazione;
- l’asseverazione di cui all’allegato B del D.M. 58/2017 per gli interventi di sismabonus;
- parti essenziali della procedura sono state costituite dall’elaborazione del computo metrico estimativo sulla base del quale il professionista attestava la congruità dei costi;
- direzione lavori, misura e contabilità a stati d’avanzamento o al termine dell’intervento;
- asseverazione interventi;
- di efficientamento energetico, a S.A.L. o al termine dei lavori.
Ai sensi della normativa civilistica lo svolgimento del mandato da parte del professionista comporta l’assunzione dell’obbligo di operare secondo normativa, rendendo la prestazione completa in ogni sua parte come da incarico assunto.
La parte committente venne onerata di produrre documentazione e dichiarazioni, tra le quali emergono le autorizzazioni al trattamento dei dati personali, il titolo di proprietà dell’immobile o altro atto attestante la disponibilità dello stesso, in particolare, per i fabbricati in comproprietà o ceduti a titolo di locazione, comodato, l’autorizzazione all’uopo prevista, e, ancora, la delega per l’accesso alla visura planimetrica catastale, nonché la delega al tecnico per l’estrazione della visura catastale.
Tra la documentazione, se in possesso, prodotta dal committente vi furono anche i titoli abilitativi edilizi dell’immobile, o, in difetto incarico al professionista per l’estrazione delle copie ai sensi della Legge 241/1990, oltre a eventuali altri documenti, tra cui precedenti Attestati di Prestazione Energetica, Libretto dell’impianto termico, e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in riferimento alla fruizione di agevolazioni fiscali negli ultimi dieci anni, o dichiarazioni relative all’utilizzo dell’immobile, posto che la norma non avesse efficacia per le destinazioni d’uso commerciale, professionale o attività d’impresa.
Responsabilità professionale
Per l’assunzione dell’incarico il professionista dichiara di essere in possesso delle competenze tecniche necessarie ed idonee allo svolgimento dello stesso, pertanto, ai sensi del prima citato art.2230 del Codice Civile, la relazione con la committenza si configura essere un Contratto d’opera intellettuale, regolamentato dagli articoli 2229 e ss. del Codice Civile, nonché dalle norme di cui agli articoli 2222 e ss. c.c. in quanto compatibili. Il contratto d’opera si perfeziona nel momento in cui il professionista si obbliga a compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, svolgendo la prestazione richiesta in piena autonomia, secondo la propria indipendenza di giudizio e mirando alla realizzazione delle esigenze del committente.
Spetta al medesimo professionista determinare se avvalersi del supporto di altri soggetti, avendo il dovere di curare scrupolosamente la propria preparazione e di scegliere responsabilmente i soggetti che lo assistono nell’attività commissionatagli.
Per quanto riguarda le obbligazioni si richiama la diligenza professionale da valutare a norma dell’art.1176, comma 2, del Codice Civile, che disciplina la cd. diligenza qualificata, con specifico riguardo alla natura dell’attività espletata, e in virtù della quale il professionista risponde anche per colpa lieve. Mentre laddove la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il professionista non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 del Codice Civile, è, pertanto tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
Il professionista risponde del proprio inadempimento anche per colpa lieve, qualora non abbia espletato, con la dovuta diligenza, la prestazione, pur trovandosi di fronte ad un caso ordinario, solo per colpa grave o dolo, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e quindi quando l’esecuzione della prestazione richieda una perizia superiore a quella ordinaria della categoria.
L’obbligo di rendere edotto il committente sull’importo dell’onorario
Le spettanze professionali per le prestazioni in ambito del “Superbonus” fu previsto venissero determinate applicando i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24, c.8 del D. Lgs 50/2016”, o meglio, l’importo della parcella professionale non avrebbe dovuto risultare maggiore rispetto a quello derivante dai citati conteggi.
Tra gli obblighi del professionista figura, e figura, quello di rendere edotto il Committente circa il grado di complessità dell’incarico ricevuto fornendo egli le informazioni sull’importo della parcella, seppur ipotizzabile, dal momento in cui ricevuto e accettato il mandato sino alla conclusione dell’incarico. La norma, infatti, prevede che la misura del compenso professionale debba essere previamente resa nota al committente con un preventivo di massima adeguato all’importanza dell’opera e stabilito indicando le singole prestazioni.
Il committente, tra divieti e concessioni
Il committente non poteva e non può pretendere in genere che il professionista ottenga il risultato ma potrà esigere che egli adotti la diligenza che la singola fattispecie richiede usando tutto il proprio bagaglio d’esperienza e cognizioni, il committente è tenuto, pertanto, ad essere consapevole che nella prestazione del professionista vi sia una sostanziale coincidenza tra la stessa e il risultato richiesto.
In presenza, quindi, di responsabilità contrattuale per inadempimento sul committente graverà l’onere di provare l’esistenza del contratto e di dedurre l’inadempimento del professionista, mentre sul professionista graverà l’onere di provare che l’inadempimento è conseguito ad un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, come disposto dall’art. 1218 del Codice Civile.
La perdita del beneficio fiscale a seguito dei controlli
Tra le tante problematiche in corso emergono la perdita del beneficio fiscale del committente a seguito di intervenuti controlli dai quali possono emergere notevoli e varie criticità, a partire dalla mancanza dei requisiti soggettivi del contribuente e dei requisiti oggettivi dell’immobile, ovvero degli interventi, all’errata attestazione degli stessi da parte del tecnico, come all’errata asseverazione della congruità delle spese, o alla presenza di irregolarità nell’immobile. Ricordiamo che ENEA effettua controlli ai sensi degli articoli 4 e 5 decreto Asseverazioni del MISE 6/08/2020 “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, è previsto il controllo automatico mediante la piattaforma informatica. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli ai sensi dell’art.122-bis del decreto Rilancio (contrasto alle frodi e rafforzamento controlli preventivi). Noto è che l’Agenzia delle Entrate si attivi per il recupero dell’importo indebitamente fruito nei confronti del beneficiario che, ritenuto il danno imputabile al professionista, intenterà una causa nei suoi confronti per il risarcimento del danno. Lo Sportello Unico per l’Edilizia effettua controlli verificando il rispetto delle disposizioni di cui all’art.119 comma 13-ter e comma 13-quater del decreto Legge 34/2020, oltre che ai fini del disposto di cui all’art.49 d.P.R. 380/2001 e sulla veridicità dei dati inseriti nella CILAS.
Ulteriori inadempienze professionali
Vi sono altre possibili conseguenze di natura amministrativa e penale che riguardano il rilascio dell’asseverazione con dichiarazione della veridicità dei dati, con il rischio di dover rispondere del reato penale di cui all’art.481 del Codice Penale. Nel momento in cui il professionista rilascia la dichiarazione di asseverazione dichiara che i dati forniti siano veri con falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, potrebbe astrattamente essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 481 del Codice Penale. Tra gli illeciti amministrativi figurano le false asseverazioni, gli Attestati di Prestazione Energetica, di tipo convenzionale, richiesti dalla norma nella fase ante-operam e nella fase post-operam, con applicazione di sanzioni pecuniarie. Ferme le sanzioni penali ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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