Superbonus tutte le modifiche

dalla scrittura degli articoli 119 e 121 del “Decreto Rilancio” ad oggi

Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita

Chi si è intercalato nel Processo Superbonus, tra imprese, professionisti e committenti, si è dovuto, necessariamente, adeguare ad una impegnativa e numerosa serie di modifiche normative riguardanti le originarie previsioni per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e recupero del patrimonio edilizio esistente introdotti con il “Decreto Rilancio”, n.34/2020, opere, che detraibili, permisero ai fornitori di applicare lo sconto in fattura e cedere il credito, quali opzioni alternative alla detrazione fiscale.

Con questo dossier si ripercorrono cronologicamente tutte le variazioni, non sempre logiche, intervenute nei contenuti della normativa in un arco temporale così breve e tale da non avere precedenti nel panorama legislativo nazionale, tenuto, oltremodo, conto della maturata e mancata conformazione alla più recente “Direttiva Green”.

L’origine

Con il decreto Legge n° 34 del 19/05/2020, convertito con modifiche dalla Legge n°77 del 17/07/2020, venivano emanati:

Art. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

e

Art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Intervennero prime mutazioni a quello che avrebbe dovuto essere un normale regime delle agevolazioni fiscali per lo più imputabili ad iniziali “interruzioni dei lavori”, difatti, già nel luglio 2020 i costi dei materiali e delle provviste aumentarono di circa il 30%.

Nello stesso periodo fu molto difficoltoso recuperare manodopera disponibile, si formavano i primi ritardi per l’evasione degli ordini, stimati, allora, in circa due/tre mesi, conseguentemente maturavano anche le prime penali dovute al mancato rispetto del termine di consegna dei lavori.

Criticità che impedirono il normale prosieguo dei cantieri, talvolta e spesso implementato dalla quasi impossibilità di individuare imprese e General Contractors liberi per l’appalto dei lavori.

Come vedremo, giunti nel mese di novembre dell’anno 2021 con l’emanazione del d.L. n°157/2021 cd. “Decreto antifrode” prese ampia forma la prima delle tante interdizioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, decreto che “nacque” per eliminare le frodi nelle “operazioni” Superbonus, seppur, come i dati confermavano, la maggior parte delle truffe derivava dal Bonus Facciate per il quale, tra le altre cose, non vi era un limite di spesa agevolabile.

Occorre, pure, rammentare che qualche mese prima il legislatore aveva ampiamente aperto allo snellimento burocratico con l’emanazione del Decreto Semplificazioni – bis n.77/2021 e l’introduzione del “titolo abilitativo gli interventi” denominato CilaS, implementando nettamente l’avvio di tantissimi cantieri.

Il prima citato “Decreto antifrode” maturò notevoli problematiche in tutti quei casi nei quali gli appaltatori furono costretti ad abbandonare i lavori per la quasi impossibilità di recuperare le somme dovute dall’applicazione dello sconto in fattura, problematiche che riguardarono anche i tecnici, e tanti committenti con le case “smembrate” e “inabitabili”, molte delle quali, ad oggi, ancora in queste condizioni.

Un ulteriore particolare da non poter trascurare, dovuto alla insolita prassi normativa riguarda l’aver posto, quest’ultima, i committenti nella veste di debitori nei confronti delle appaltatrici e dei professionisti, in considerazione della non maturata agevolazione fiscale, pertanto della non detraibilità delle spese sostenute.

Aggiungendo alle modifiche normative i numerosissimi decreti attuativi, i chiarimenti, le circolari, le risposte agli interpelli da parte dell’Agenzia delle Entrate, le Guide, le  Risoluzioni, le pubblicazioni dell’ENEA, del MISE, del MEF e del MITE, oggi, molto ironicamente, si può pensare che il Superbonus possegga tutto il corredo necessario per classificarsi nelle “nozioni enciclopediche” a seguito delle quali ogni figura lo abbia approfondito potrebbe quasi assegnarsi il titolo di “piccolo esperto in intrecci normativi”.

NELL’ALLEGATO TUTTE LE MODIFICHE INTERVENUTE CON I RIFERIMENTI NORMATIVI

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