| Normativa e prassi Lavori edili e di ingegneria civile per i quali previsto conseguire la patente a crediti Le date: tra autocertificazione e effettuazione della richiesta Requisiti per l’ottenimento della Patente a punti |
Normativa e prassi
L’obbligo di ottenere la Patente a Crediti è stato introdotto per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’art.89, c. 1, lettera a) d. Lgs 81/2008, ovvero che svolgono la propria attività in “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
Introduzione operata dal d.L.19/2024, convertito con modifiche dalla L.56/2024, che con l’art. 29, comma 19 modifica il d. Lgs 81/2008, Testo Unico per la Sicurezza, intervenendo nei contenuti dell’art.27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.M. 132/2024 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalita’ di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, con vigenza dall’1 ottobre 2024, oggetto di approfondimento con un successivo articolo.
Lavori edili e di ingegneria civile per i quali previsto conseguire la patente a crediti
Seguito il disposto di cui all’art.89, c. 1, lettera a) del d. Lgs 81/2008 che rimanda all’Allegato X, sono tenuti al conseguimento della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano:
- a) su opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, interventi di
- Costruzione
- Manutenzione
- Riparazione
- Demolizione
- Conservazione
- Risanamento
- ristrutturazione
- equipaggiamento
- trasformazione
- rinnovamento
- smantellamento
- opere stradali
- opere ferroviarie
- opere idrauliche
- opere marittime
- opere idroelettriche
- b) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile
- bonifica
- sistemazione forestale
- sterro
- scavi
- montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
Ricordiamo non siano tenuti al conseguimento della patente a punti:
- coloro che compiono mere forniture;
- coloro che compiono prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese che posseggono la S.O.A. in classifica pari o superiore alla III.
Le date: tra autocertificazione e effettuazione della richiesta
Accessibile tramite SPID o CIE sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 1° ottobre 2024 è stato attivato il portale dell’INL attraverso il quale richiedere la patente. A decorrere, però, dal 23 settembre 2024 è stata introdotta la facoltà di poter trasmettere, a mezzo pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it., l’autocertificazione che, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, attesti il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell’art.27 d. Lgs 81/2008. Dichiarazione che, comunque, diviene un atto vincolante alla presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti entro il 31 ottobre 2024.
Dal 1° novembre 2024 non è imposto il possesso della patente, bensì averla richiesta attraverso il Portale dell’INL, trasmissione che, mancante, non permetterà più di operare in cantiere all’impresa o al lavoratore autonomo. Ne consegue che sin dal momento in cui trasmessa la pec relativa all’autocertificazione, dal 23 settembre c.a., l’operatore possegga tutti i requisiti per il successivo ottenimento della patente rilasciata in forma digitale dallo stesso INL.
Nell’arco temporale tra la richiesta e il rilascio sia imprese che lavoratori autonomi, evidenziando si tratti del solo settore edile, potranno operare in cantiere, escluso il caso in cui notificata loro diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Requisiti per l’ottenimento della Patente a punti
Previsti al comma 1 dell’art.27 d. Lgs 81/2008, consistono in:
| – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; – adempimento obblighi formativi disposti dal d. Lgs 81/2008 da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro; – possesso del D.U.R.C. in corso di validità; – possesso del D.V.R., documento di valutazione dei rischi, D.V.R., nei casi in cui previsto; – possesso certificazione di regolarità fiscale, ove previsto; – avvenuta designazione del R.S.P.P., Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, se previsto. |
Per approfondire la tematica:
Corso Livewebinar organizzato da CANDE, un intenso programma durante il quale saranno argomentate le disposizioni e tutte le criticità, per partecipare iscriversi a:
https://zoom.us/meeting/register/tJMlceyrpzgtH9OCHKNFOl_wrwP1gnEhMNbe

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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