EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO
Permesso di costruire condizionato e formazione della SCIA
Nelle casistiche che comportano il rilascio del permesso di costruire in sanatoria il decreto Salva Casa introduce la discriminante del “rilascio a condizione”, ciò dovuto al fattore che, in sede di valutazione, lo sportello unico per l’edilizia, possa:
- richiedere all’istante di realizzare interventi edilizi, anche strutturali, entro un termine assegnato, per essere le medesime opere necessarie ai fini di garantire l’osservanza della normativa tecnica settoriale in materia di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell’edificio e degli impianti in esso installati, oltre che di superamento delle barriere architettoniche;
- richiedere all’istante di rimuovere le opere che, invece, non possono essere sanate.
Nelle casistiche in cui gli interventi parzialmente difformi siano regolarizzabili con la segnalazione certificata di inizio attività, S.C.I.A., lo sportello unico per l’edilizia affinché si perfezioni, quindi si formi, il titolo:
- individua quali interventi, come visti sopra, debbano essere realizzati o quali demoliti.
Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali matura il silenzio-assenso.
Dichiarazione del tecnico abilitato
Sia la richiesta del permesso di costruire che la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria devono essere accompagnate da apposita dichiarazione del tecnico abilitato nella quale:
- attestate le dovute conformità sulla base delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’abuso;
- attestata l’epoca in cui concretizzato l’abuso, comprovandola secondo le previsioni dell’9-bis del d.P.R. 380/2001;
- attestata la data in cui realizzata l’opera sotto la propria responsabilità, con applicazione delle sanzioni penali di cui al Capo VI d.P.R.445/2000 in presenza di dichiarazione falsa o mendace.
Edifici vincolati
Per gli edifici vincolati dal punto di vista paesaggistico il tecnico comunale ha l’onere di chiedere parere per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, con pronuncia da parte dell’autorità competente entro centottanta giorni, e previo parere della soprintendenza nel termine di novanta giorni, il responsabile del procedimento provvede autonomamente se scaduti i termini senza che siano pervenuti i citati pareri.
Sanzioni
Per quanto riguarda le sanzioni è prevista quella pecuniaria sia nel caso in cui si tratti del permesso di costruire, che della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, assoggettando il conseguimento del titolo al versamento:
- pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra euro 1.032 e euro 30.984 euro;
- per gli immobili vincolati, con accertata la compatibilità paesaggistica, la sanzione sarà equipollente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, il cui importo si stabilisce con Perizia di Stima;
- per gli immobili vincolati per i quali rigettato il progetto è prevista la sanzione della demolizione di cui all’ 167, c.1, d. Lgs 42/2004.
di Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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