Sentenza 7486/2024 del Consiglio di Stato “la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia”
Dal Consiglio di Stato, Sentenza n.7486/2024, emerge la possibilità di presentare una nuova istanza ai sensi dell’articolo 36-bis per i progetti di sanatoria in corso, trasmessi ai sensi dell’articolo 36.
Si ricorda che il Decreto Legge n. 69 del 2024, convertito con modifiche dalla Legge n. 105 del 2024, ha apportato modifiche alla rubricazione e ai contenuti dell’articolo 36, intitolato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”, e ha introdotto l’articolo 36-bis, “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”. Queste modifiche differenziano l’applicazione normativa e il regime sanzionatorio in relazione agli abusi commessi, oltre a rivedere il procedimento amministrativo.
L’articolo 36 consente la regolarizzazione degli interventi eseguiti in totale difformità rispetto al titolo edilizio o, addirittura, in assenza di quest’ultimo, a condizione che venga rispettato il regime della doppia conformità rispetto allo strumento urbanistico vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione dell’istanza. Questo processo culmina nell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria.
L’articolo 36-bis consente legittimare interventi realizzati in parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo edilizio, mutando il regime della doppia conformità. L’opera dovrà essere, al momento della presentazione del progetto, conforme allo strumento urbanistico, al momento in cui commesso l’abuso conforme ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia.
La presentazione dell’istanza in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R.380/2001 prima dell’entrata in vigore del Decreto Salva, come emerge dalla pronuncia del Consiglio di Stato, consente la trasmissione di una nuova istanza. Laddove, quindi, presentato nuovo progetto ai sensi dell’articolo 36-bis, l’ordine di demolizione o di ripristino dei luoghi è sospeso fino alla definizione della pratica, che avverrà tramite il rilascio del permesso di costruire in sanatoria o la formazione della SCIA in sanatoria. Si sottolinea che entrambi i titoli abilitativi sono subordinati, ai sensi della nuova normativa, a eventuali prescrizioni formulate dal responsabile del procedimento. Tali prescrizioni possono riguardare l’esecuzione di interventi edilizi sull’immobile, finalizzati al rispetto delle normative tecniche di settore e di sicurezza, o addirittura alla rimozione di opere non sanabili.
Sentenza 7486/2024 del Consiglio di Stato
Fatto
“In vista dell’udienza, inoltre, ha riferito e documentato di aver presentato istanza di sanatoria del cambio di destinazione da deposito a residenza in base al decreto legge n. 69 del 2024 (all’epoca non ancora convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024)”.
Diritto
“In via preliminare, si osserva che l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria ai sensi del decreto legge n. 69 del 2024 non può influire sull’esito del giudizio, data la giurisprudenza secondo cui la presentazione della richiesta di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia (tra le tante si v. Cons. St., sez. VII, sent. n. 7680 del 2023 esez. II, sentt. n. 714 e n. 1708 del 2023)”.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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