Le modifiche del Decreto Salva Casa introdotte al Testo Unico per l’Edilizia riprendono il concetto di adattabilità, in particolare per quanto concerne il recupero abitativo dei sottotetti
Le barriere architettoniche costituiscono ostacoli fisici, fonte di disagio per la mobilità, in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno capacità motoria e/o sensoriale ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, sono ostacoli che limitano e impediscono la sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni è, oltretutto, impedimento all’orientamento, riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, particolarmente per i non vedenti, gli ipovedenti e i sordi.
Normativa e prescrizioni tecniche
Il Testo Unico per l’Edilizia, approvato con d.P.R. 380/2001, disciplina la materia nella Parte II “Normativa tecnica per l’Edilizia”, Capo III, Sezione I dall’art.77 all’art. 81, nei quali trasfuse le disposizioni della L.13/1989, recante le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha predisposto le “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16/05/2008, documento nel quale sono contenute le principali disposizioni normative in materia di barriere architettoniche nei centri storici e non solo.
A disporre le prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata è il d.M. 236/1989 che detta criteri di progettazione e requisiti dei componenti edilizi.
Progettazione architettonica
Nella progettazione architettonica il tema è ricorrente anche laddove si intervenga con interventi di manutenzione straordinaria, corre l’applicazione del d.M.236/1989, vediamo quali elementi e componenti devono essere adeguati e/o realizzati nelle singole unità immobiliari e parti comuni in conformità alle prescrizioni.
Porte interne:
- facile manovrabilità;
- di tipo e luce netta che consenta un agevole transito anche alla persona su sedia a ruote;
- con spazi antistanti e retrostanti complanari;
- se vetrate dovranno essere facilmente individuabili apponendo opportuni segnali;
- con maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
Infissi, porte e finestre:
- facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
- altezza delle maniglie o dispositivo di comando compresa tra cm.100 e cm. 130;
- spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile opportunamente sagomato o protetto;
- ante mobili utilizzabili esercitando una pressione non superiore a Kg. 8.
Pavimenti, pavimentazioni e accessori:
- orizzontali e complanari tra essi;
- nelle parti comuni e di uso pubblico non sdrucciolevoli, con chiara individuazione dei percorsi che differenzi materiale e colore;
- grigliati a maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.;
- zerbini di tipo incassato con guide saldamente ancorate.
Arredi fissi:
- collocati ad altezza superiore ai 140 cm.
Terminali degli impianti:
- apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, collocati ad altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Servizio igienico:
- garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedite capacità motorie e sensoriali su sedia a ruote;
- accostamento frontale al lavabo, non inferiore a ml.0,80;
- piano superiore del lavabo posto a ml.0,80 dal calpestio, senza colonna e con sifone del tipo accostato o incassato a parete;
- accostamento e trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet non inferiore a ml.1,00;
- asse del w.c. e del bidet posto ad una distanza non inferiore a ml.0,40 dalla parete laterale, con bordo anteriore a ml. 0,75/0,80 dalla parete posteriore e piano superiore a ml.0,45/0,50 dal calpestio.
- accostamento laterale alla vasca non inferiore a ml.1,40 lungo la stessa, con profondità’ minima di ml.0,80;
- piatto doccia del tipo a pavimento con sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Cucina:
- garantire la manovra e l’uso agevole del lavello e dell’apparecchio di cottura;
- predisporre sottostante al lavello e al piano cottura lo spazio libero per un’altezza minima di ml.0,70 dal calpestio;
- mobili e attrezzature collocati sulla stessa parete.
Balconi e terrazzi:
- soglia interposta con l’interno priva di dislivello in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote;
- parapetti con altezza minima di ml.1,00;
- parapetti inattraversabili da una sfera di cm.10 di diametro;
- parapetti costruiti in modo tale da consentire la visuale anche a persone sedute;
- superficie dei balconi tale da consentire il cambiamento di direzione a persona su sedia a ruote.
Corridoi e percorsi orizzontali:
- larghezza minima di ml.1,00;
- dotati di allargamenti che consentano inversione di marcia della sedia ruote, ricavati nelle parti terminali dei corridoi e previsti ogni ml.10,00 di sviluppo lineare;
- in corrispondenza di un percorso verticale (scala, rampa, ascensore, servoscala o piattaforma elevatrice) presenza di una piattaforma di distribuzione come vano ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali.
Rampe scale, se parte comune:
- larghezza minima ml.1,20;
- pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo;
- gradini con un corretto rapporto tra alzata e pedata;
- pedata con larghezza minima di cm.30, antisdrucciolevole e con spigoli arrotondati;
- corrimano collocato ad altezza compresa tra ml.0,90 e ml.1,00;
- segnale al pavimento, fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti, posto almeno a cm. 30 dal primo e dall’ultimo scalino per indicare l’inizio e la fine della rampa.
Spazi esterni sino all’accesso all’edificio:
- realizzare almeno un percorso in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all’esterno;
- percorsi con andamento planimetrico semplice e regolare, larghezza tale da garantire il transito al disabile e l’inversione di marcia della sedia ruote;
- pavimentazione dei percorsi pedonali antisdrucciolevole;
- differenze di livello contenute;
- spazio destinato al parcheggio delle autovetture con dimensioni tali da consentire il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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