Modifiche Modulistica Edilizia in Sicilia, P. di C., SCIA e SCIA in alternativa al P.di C., CILA, non vi è traccia sul modello per l’Agibilità

La Regione Sicilia ha approvato i moduli edilizi unificati e standardizzati, come da D.A. n.123/GAB del 14/05/2025, i Comuni dovranno provvedere all’adozione entro il 23 maggio 2025, garantendo accesso e aggiornamenti, ovvero tramite la diffusione dei medesimi modelli nei rispettivi siti istituzionali.

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di Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

Modulistica unificata e standardizzata modificata

Con D.A. n.123/GAB del 14/05/2025 l’Assessore per il Territorio e l’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia, come variati in conformità alle determinazioni della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 con la quale è stato sancito l’Accordo ai sensi dell’art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs 281/1997, variazioni che interessano tutti i titoli abilitativi edilizi per l’esecuzione degli interventi a partire dalla manutenzione straordinaria sino alla nuova costruzione.

I modelli interessati sono i seguenti:

  • richiesta Permesso di Costruire, art. 10 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.5 della L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. P.d.C.);
  • Segnalazione Certificata di Inizio attività, art.22 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.10, commi da 1 a 5 L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. S.C.I.A.);
  • Segnalazione Certificata di Inizio attività alternativa al Permesso di Costruire, art.23 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.10, commi 6 e 7 L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire);
  • Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001, recepiti con modifiche dall’art.3, commi da 2 a 6 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Mod. C.I.L.A.);
  • Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in riferimento alle opere interne di cui all’art.20 L.R. 4/2003 (Mod. C.I.L.A. Opere Interne).

L’adozione della nuova modulistica

I Comuni dovranno adottare modelli unificati e standardizzati entro il 23 maggio 2025, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3, dell’Accordo del 27 marzo 2025, stipulato in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI. Qualora necessario, tali modelli dovranno essere adeguati ai regolamenti edilizi comunali, purché non in contrasto con le disposizioni di legge. I Comuni, salvo diversa previsione normativa, si occuperanno autonomamente di aggiornare la modulistica in relazione alle eventuali modifiche legislative riguardanti la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti, senza dover attendere la riadozione dei modelli da parte della Regione, la quale procederà alla revisione degli stessi in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo. Inoltre, gli enti locali sono tenuti a garantire la massima diffusione dei moduli, pubblicandoli sulla pagina web del loro sito istituzionale. In tal modo, si garantirà un accesso diretto e agevole per i cittadini e i professionisti del settore, facilitando l’ottenimento delle informazioni necessarie e l’inoltro delle pratiche amministrative.

Riferimenti normativi e accordo in conferenza unificata del 27/03/2025

Dante causa alle modificazioni è il cd. “Decreto Salva Casa”, d.L. 69/2024 conv. con mod. dalla L.105/2024, recepito, nella Regione Siciliana, dalla L.R. 27/2024. Ricordiamo che il provvedimento è intervenuto in materia di regolarizzazione degli abusi edilizi, edilizia libera e recupero abitativo dei sottotetti, anche con l’introduzione di nuovi disposti, nei contenuti del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” approvato con d.P.R. 380/2001, in particolare:

Art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 6 “Attività edilizia libera”, recepito con modifiche dall’art.3 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 9-bis “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 10 “Interventi subordinati a permesso di costruire”, recepito con modifiche dall’art.5 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., ma non interessato dalla L.R. 27/2024;

Art. 23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 24 “Agibilità”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 32 “Determinazione delle variazioni essenziali”, recepito con modifiche dall’art.12 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, recepito con modifiche dall’art.13 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 34-bis “Tolleranze costruttive”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 34-ter “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”, introdotto dalla L.105/2024, di conversione con modifiche del d.L.69/2024 e recepito dalla L.R. 27/2024;

Art. 36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”, recepito dinamicamente dalla L.R. 27/2024;

Art. 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”, introdotto dal d.L. 69/2024 e modificato con la L.105/2024, di conversione con modifiche, recepito dalla L.R.27/2024;

Art. 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”, recepito dinamicamente con la L.R.16/2016 e ss.mm.ii.

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