Link e download nell’articolo
di Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Con il Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio 2025, la Regione Siciliana ha ufficialmente adottato i nuovi moduli unificati e standardizzati per le principali istanze in materia edilizia. L’adozione avviene in attuazione dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (rep. atti n. 35/CU), tenuto conto delle modifiche introdotte al Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R. 380/2001, recepite in Sicilia con la Legge Regionale n. 27/2024, dal decreto “Salva Casa” (D.L. 69/2024), convertito con modifiche dalla Legge 105/2024. I Comuni siciliani sono tenuti ad adottare i nuovi modelli entro il 23 maggio 2025.
Link e download dei modelli
La modulistica in materia edilizia aggiornata al 16/05/2025 con D.A. 123/GAB del 14/05/2025 è disponibile nel Portale istituzionale della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento dell’urbanistica, reperibile al link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-urbanistica/urp
I modelli standardizzati e unificati comprendono:
- Modulo 1 Richiesta permesso di costruire
- Modulo 2 Segnalazione certificata di inizio attività SCIA
- Modulo 3 Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al PDC
- Modulo 4 CIL per interventi di edilizia libera
- Modulo 5 CILA comunicazione inizio lavori asseverata
- Modulo 6 CILA opere interne
- Modulo 7 segnalazione certificata per l’agibilità SCA
- Modulo 8 Comunicazione fine lavori
Modulistica che lascia dubbi
Nel Portale istituzionale della Regione Siciliana la modulistica edilizia risulta aggiornata al 16 maggio 2025, pertanto al Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio, ma i conti non tornano.
Tra questi il Modulo 4 CIL per interventi di edilizia libera non rispecchia il testo normativo, riportando alla pagina 1 “(1) Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 3, comma 2, della L.R. 10.8.2016 n. 16 possono essere realizzate:” ed elencando i seguenti interventi:
“1. Le opere interne alle costruzioni senza alterazione della sagoma, delle superfici e del numero delle unità immobiliari (lett.b);
2. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (lett. d);
3. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati (lett. e);
4. gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2011 (lett. f);
5. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (lett. g);
6. gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti (lett. h);
7. l’impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza,
rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi (lett. i);
8. la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g) e di quelle di cui alla lettera n dello
stesso articolo 3, comma 2) (lett. l);
9. la realizzazione di strade interpoderali (lett. m);
10. la realizzazione di nuove opere murarie di recinzione con altezza max mt. 1,70 (lett. n) e le opere di ricostruzione e ripristino di muri a
secco e di nuova costruzione con altezza max mt. 1,70 (lett. q);
11.. la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici (lett. o);
12. le cisterne e le opere interrate (lett. p);
13. le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977 (lett. r).”
Ognuno di essi risalente al recepimento con modifiche dell’art.6 del T.U.E., d.P.R.380/2001, portato dall’art.3 della L.R. 16/2016 nella formulazione originaria. Disposto successivamente modificato, e difatti l’attuale comma 2, afferente la CILA, recita testualmente:
“2 – Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito dall’articolo 1, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d’uso;
b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l’obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;
c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d’uso rilevante e non riguardino parti strutturali;
d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all’articolo 6 del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell’allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della norma relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume dell’immobile e comunque non superiore a me. 30,00, con altezza massima interna m. 2,40, a servizio della singola unità o dell’edificio residenziale, nel rispetto di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee di appartenenza;
f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g), e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;
g) la manutenzione ordinaria di strade interpoderali;
h) lettera abrogata;
i) le opere di ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70;
l) lettera abrogata;
m) installazione di linee vita negli edifici esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;
n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all’articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4e successive modificazioni;
o) le opere di efficientamento degli involucri degli edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di coibenti termici;
p) i sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non alterino la volumetria complessiva degli stessi, da realizzare all’interno della zona A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte salve le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.”
Ne deriva che il Modello CIL, comunicazione di inizio lavori, sia errato per non poter essere riferibile alle opere dallo stesso richiamate, refuso di notevole spessore considerato che lo stesso sia disponibile proprio all’interno del Sito Istituzionale della Regione Sicilia.
Anche il Modulo 7 segnalazione certificata per l’agibilità SCA non ha subito alcun adeguamento rispetto alle modifiche introdotte dalla L.R.27/2024 nei contenuti dell’art.24 del D.p.r.380/2001 “Agibilità“, così come alcun aggiornamento è stato apportato al Modulo 8 Comunicazione fine lavori.
Difatti il testo del Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14 maggio 2025 fa espresso riferimento ai seguenti moduli, quali quelli interessati dall’aggiornamento:
- richiesta Permesso di Costruire, art. 10 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.5 della L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. P.d.C.);
- Segnalazione Certificata di Inizio attività, art.22 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.10, commi da 1 a 5 L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. S.C.I.A.);
- Segnalazione Certificata di Inizio attività alternativa al Permesso di Costruire, art.23 d.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall’art.10, commi 6 e 7 L.R.16/2016 e ss.mm.ii (Mod. S.C.I.A. in alternativa al Permesso di Costruire);
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001, recepiti con modifiche dall’art.3, commi da 2 a 6 L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. (Mod. C.I.L.A.);
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in riferimento alle opere interne di cui all’art.20 L.R. 4/2003 (Mod. C.I.L.A. Opere Interne).

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