La tettoia che concretizza trasformazione urbanistico – edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi

La tettoia è sottratta al regime del Permesso di Costruire solo se la sua  conformazione e le ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione

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EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

Il T.A.R. Campania, Sezione III, con la Sentenza n.58 del 04/01/2019, si pronuncia sul ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di una tettoia delle dimensioni di ml.2,00 per ml.5,00, con altezza di ml.2,00, realizzata con struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, adibita ad angolo cottura e lavatoio, e di una seconda tettoia delle dimensioni di ml.8,00 per ml.3,00, con altezza di ml.2,70, con struttura in ferro e copertura a doppia falda in tegole di cotto, adibita ad ospitare tavoli e sedie.

Facente parte dell’ordine di demolizione un manufatto a piano terra delle dimensioni di ml.3,00 per ml.4,00 con altezza di ml.2,30, con struttura in muratura portante e copertura in lamiera termoisolante, adibito a deposito, al quale annessa una ulteriore tettoia, di dimensioni pari a ml. 3,00 per ml.9,00 con altezza di ml.2,00, composta da muratura portante e copertura in lamiere termoisolanti, una quarta tettoia, delle dimensioni di ml.9,00 per ml.4,00 con altezza di ml.3,00, avente struttura portante in ferro e copertura in lamiere termoisolanti, entrambi adibiti a sosta per le autovetture.

Un ulteriore corpo di fabbrica delle dimensioni pari a ml.5,11 per ml.9,00, con altezza di ml.3,30, con struttura in muratura e vetri, con copertura in lamiere termoisolanti, adibita a bagno e cucina, per quest’ultima era stata trasmessa richiesta di condono ai sensi della Legge n. 326/2003, nella quale, però, l’utilizzo indicato era pertinenza box auto.

Il T.A.R., nel ritenere infondato il ricorso, richiamando pronuncia secondo la quale “gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale … – non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono”.

Affermando che tutte le opere realizzate concretizzino una trasformazione urbanistico – edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le apprezzabili caratteristiche dimensionali, nonché per la loro diversa funzione da quella di semplice decoro, arredo, riparo o protezione degli spazi liberi aperti di pertinenza del preesistente edificio.

Avendo, il ricorrente, evidenziato che per l’immobile oggetto di richiesta di condono, finché è pendente il procedimento, l’amministrazione non può adottare alcun provvedimento sanzionatorio, principio confermato, per correttezza dal tribunale, che, precisa, giustamente, il presupposto di dover esserci identità tra  l’opera per la quale è presentata l’istanza di sanatoria e quella della quale l’amministrazione ingiunge successivamente la demolizione senza aver prima definito il procedimento avviato con quell’istanza.

Difatti anche se il ricorrente ha presentato un’istanza di condono edilizio, il giudice, nel sottolineare che la richiesta avesse ad oggetto la sanatoria di un garage pertinenziale, laddove l’amministrazione ha riscontrato e sanzionato la struttura ultimata ed adibita a cucina e bagno, è chiara la diversa destinazione d’uso, tra l’altro provata dall’esistenza degli impianti funzionali alla destinazione dello stato di fatto e non al box auto.

In conclusione viene sostenuto il principio secondo il quale in pendenza del procedimento di condono sono consentiti soltanto gli interventi diretti a garantire la conservazione del manufatto, senza mutarne le caratteristiche essenziali e la sua destinazione d’uso.

Un ultimo motivo del ricorrente con il quale reitera il presunto difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione, sostenendo che la stessa “sarebbe stata soggetta ad un onere di motivazione rafforzato sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente al ripristino dello stato dei luoghi, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, indicato in circa dieci anni, ed il consolidamento dell’affidamento del privato sulla conservazione dell’opera”, permette al T.A.R. di confermare che la misura misura repressiva degli abusi edilizi può intervenire in ogni tempo e, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione dell’ingiunzione a demolire.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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  1. Avatar Giuseppe Dipaola

    Articoli di alto spessore, come pochi e rari in rete

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