La ricostruzione del rudere su qualifica nuova costruzione subordinata al permesso di costruire qualora non sia possibile individuare i connotati essenziali originari
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO
TAR Toscana, Sez. I, Sentenza 588/2017, il caso riguarda un’area nella quale presenti i resti di una villa risalente ai primi del 1900, la proprietà nel 1994 trasmetteva progetto di ristrutturazione, respinto dal comune per la presenza del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di parchi, attrezzature sportive e servizi, decaduto tale vincolo, però, la proprietaria chiedeva l’approvazione di un piano di recupero della villa, incorrendo nel diniego comunale motivato dal fattore si trattasse di zona bianca ed alla qualificazione dell’intervento in termini non di ristrutturazione o di recupero, come prospettato dall’interessata, bensì di nuova costruzione, stante l’impossibilità di considerare l’edificio, ridotto a rudere privo di solai e copertura, come “fabbricato esistente” a norma del regolamento.
A seguito della decisione del Consiglio di Stato con Sentenza n.4737/2009 il Comune ridisciplinava l’area classificandola come zona di rispetto panoramico e di tutela idrogeologica, inedificabile, impugnata davanti al T.A.R. Toscana che la annullava in parte con Sentenza n. 931/2013, per aver individuato con la nuova destinazione un vincolo sostanzialmente espropriativo, illegittimamente apposto in mancanza di congrua motivazione.
La variante impugnata inseriva l’area fra quelle disciplinate dalla norme tecniche di attuazione comunali “fascia pedecollinare”, ovvero “parte del territorio con spiccate caratteristiche ambientali: aree coltivate, boscate e di macchia, da tutelare e riqualificare”, i cui interventi consentiti erano la modificazione degli edifici esistenti, secondo previsione delle stesse Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio Comunale per gli edifici di interesse storico, mentre per quelli recenti consentendo l’ampliamento non maggiore del 20% e per gli edifici in contrasto con il piano della città consentendo la manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
La ricorrente, per il mancato inserimento dell’edificio in nessuno dei gruppi sopra individuati, sostenne la circostanza interdittiva a poter ascrivere l’immobile al patrimonio edilizio esistente e, conseguentemente, di far parte degli interventi assentibili.
Il Comune, di contro, insisteva sul fatto che l’eventuale ricostruzione del rudere fosse impedita non tanto dalla nuova disciplina impressa dalla variante impugnata all’area, quanto dalla mancata classificazione dei ruderi della villa tra gli edifici esistenti, ragion per cui la non inclusione nel gruppo di immobili assoggettati agli interventi di trasformazione e conservazione.
Sul tale scorta anche il T.A.R. giunge alla conferma che la giurisprudenza sia stabilmente orientata nel senso che non può considerarsi costruzione esistente un rudere laddove i resti del fabbricato “non permettano la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario”.
Si desume che la ricostruzione del rudere non possa rientrare nella nozione di ristrutturazione o di recupero, ma in quella di nuova costruzione, e, nel caso in argomento, i resti della villa si compongono di porzioni di muratura perimetrale priva di solai e copertura, risultando, quindi, insufficienti a rivelare la consistenza originaria dell’edificio.
Ancora in merito a quanto dedotto dalla ricorrente viene evidenziato che la scelta comunale non sia contrastante con l’art.3 lettera d) del D.P.R.380/2001, posto che la norma nel ricondurre all’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti, richiede pur sempre che vi sia la possibilità di accertare la preesistente consistenza dell’immobile interessato, così come, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, prevede che il ripristino di edifici crollati o demoliti sia riconducibile alla ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Rilevato pure che dell’originaria consistenza del fabbricato non è fornita alcuna dimostrazione, posto che la ricorrente si limitava al deposito di atti documentali da ella trasmessi con il piano di recupero, non atti ad assolvere agli oneri probatori, invece la possibilità del recupero è da ritenersi subordinata al raggiungimento della prova in ordine all’effettiva consistenza dell’edificio originario e alla conseguente possibilità di un suo reinserimento nel patrimonio edilizio comunale.
In conclusione il T.A.R. nel richiamo della Sentenza n.1025 del 1503/2016 del Consiglio di Stato, mette in evidenza che “la giurisprudenza è stabilmente orientata nel senso che non può considerarsi costruzione esistente un rudere, qualora i resti dell’edificio non permettano la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario. In siffatta evenienza, l’attività di ricostruzione del rudere non rientra nella nozione di ristrutturazione o di recupero, ma in quella di nuova costruzione, richiedendo conseguentemente il permesso di costruire”.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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