Il rispetto delle “specifiche norme tecniche antisismiche in zona sismica costituisce sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo edilizio”, non per i soli interventi da realizzare, bensì anche per le opere da regolarizzare. La carenza dell’accertamento sull’osservanza delle norme antisismiche raffigura, pertanto, un’insufficienza sostanziale del progetto legittimante il diniego.
- Le difformità edilizie realizzate
- Aumento volumetrico e delle altezze, variazioni delle distanze e mutamento della destinazione d’uso
- Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania
- La Sentenza 2104/2024 del T.A.R. Campania
- Consiglio di Stato Sez. VI n. 9045/2024
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Le difformità edilizie realizzate
Il 7 giugno 2020 il Comune rigetta la richiesta del Permesso di Costruire e notifica all’interessato l’Ordine di Demolizione e di rimessa in pristino per interventi realizzati in difformità alla Concessione Edilizia rilasciata nell’anno 1978.
Le irregolarità eseguite riguardarono:
– realizzazione del piano terra a destinazione abitativa con altezza interna utile di metri lineari 2,97 al posto del piano seminterrato adibito a garage con altezza di metri lineari 1,20 fuori terra;
– modificazione e ampliamento in senso orizzontale del piano terra oltre al collegamento ai piani superiori del fabbricato;
– realizzazione del piano primo al posto del piano rialzato, con aumento di superficie utile e quota di calpestio elevata a metri lineari 2,70 dal piano strada, accessibile tramite una scala esterna non prevista in progetto;
– realizzazione di superficie residenziale al posto della scala di collegamento tra i piani autorizzata;
– realizzazione del piano sottotetto con copertura a doppia falda, altezza al colmo interna di metri lineari 2,55 e alla gronda interna di metri lineari 1,15, al posto della copertura a terrazzo.
Aumento volumetrico e delle altezze, variazioni delle distanze e mutamento della destinazione d’uso
Nell’anno 2015 il proprietario, ricorrente, per regolarizzare gli abusi richiedeva al Comune il Permesso di Costruire per le opere di “ampliamento volumetrico”, ai sensi di un disposto normativo della Regione Campania, art.4 L.R. 19/2009, disciplinante gli interventi straordinari di ampliamento, come modificato dal c.73, art.1 della L.R. 16/2014. Il Comune, previa comunicazione di avvio del procedimento, rigettava la richiesta per inapplicabilità della L.R. 16/2014 non riguardante alcun condono o sanatoria per interventi abusivi, così come quelli in questione afferenti aumento della volumetria, delle altezze, variazioni delle distanze e mutamenti della destinazione d’uso realizzati in violazione al titolo abilitativo edilizio rilasciato, l’ente evidenziava la mancanza dell’Autorizzazione Sismica.
Per approfondire le difformità totali e l’assenza del titolo:
Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Campania
Nel ricorso al T.A.R. Campania l’interessato eccepisce sei motivi di censura, in particolare per l’eccesso di potere deduceva la sanabilità dell’opera sulla base “della mera conformità urbanistica attuale”, con ulteriore motivo censurava la mancata indicazione dell’interesse pubblico a fronte della situazione ormai consolidata e dell’affidamento creato dallo stesso Comune, oltre il fattore che la L.R. 16/2014 prevedesse esplicitamente sia la possibilità di rilasciare il permesso di costruire per il mutamento della destinazione d’uso di volumi esistenti in edifici singoli se compatibili e sia l’autorizzazione per gli interventi risultanti già realizzati alla sua data di entrata in vigore, previa conformità alla norma dei medesimi interventi ammettendo gli “ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici vigenti per uso abitativo fino al 20% della volumetria esistente” per gli immobili unifamiliari e bifamiliari a destinazione residenziale, entro i limiti dell’altezza massima e delle distanze minime ai sensi del D.M. 1444/1968.
L’appellante impugna la Sentenza 2104/2024 del T.A.R. Campania, Sez. VI che rigettava il ricorso contro il Comune per vedersi annullato il preavviso di negazione e il successivo diniego della richiesta di Permesso di Costruire per aver realizzato interventi in difformità alla Concessione Edilizia rilasciata nell’anno 1978 relativa la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato di proprietà ricorrente.
La Sentenza 2104/2024 del T.A.R. Campania
Il T.A.R. Campania rigettava il ricorso fondamentalmente per la motivazione addotta nel diniego da parte del Comune in relazione alla mancanza dell’autorizzazione sismica che rende trascurabile l’eventuale fondatezza dei restanti motivi, seppur infondati. Spiega il T.A.R. che l’art.4 della L.R. 9/2009, Campania, consentisse ampliare la cubatura fino al 20% rispetto a quella preesistente, limite che il ricorrente non dimostra non aver superato, affermando non si tratti di una norma che permetta la sanatoria ma applicabile solo ai fabbricati preesistenti e legittimi laddove dover realizzare nuovi interventi di ampliamento.
Afferma il T.A.R. trattarsi, invece, di una regolarizzazione assoggettata alla disciplina dell’art.36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità” del d.P.R. 380/2001, che si rammenta sia stato recentemente oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del cd. Decreto Salva Casa, evidenziando, oltre modo che, in presenza di atto vincolato, non necessiti alcuna motivazione sull’interesse pubblico.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9045/2024
Inammissibile e infondato è il rilievo dell’appellante laddove ritiene erronea la sentenza del T.A.R. nella parte riguardante il diniego del Comune dovuto alla mancanza dell’Autorizzazione Sismica, sostenendo, l’appellante, trattarsi di “mere irregolarità/incompletezze” della richiesta non giustificative il rigetto. Motivano i giudici la verifica circa il rispetto delle “specifiche norme tecniche antisismiche in zona sismica costituisce sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo edilizio”, non nei soli interventi ancora da realizzare, bensì anche per le opere da regolarizzare. Ragion per cui la carenza dell’accertamento sull’osservanza delle norme antisismiche raffigura una insufficienza sostanziale del progetto edilizio che legittima il diniego. Evidenziato anche il ricorrente non abbia mai impugnato il motivo di diniego fondato sulla mancanza dell’Autorizzazione Sismica.
Inammissibili sono ritenute tutte le ulteriori eccezioni dell’appello per inapplicabilità della prima citata legge regionale e della relativa deroga per gli ampliamenti volumetrici abitativi al progetto in questione per prevedere esso la regolarizzazione postuma dell’opera e non un intervento ex novo, rientrando la fattispecie nel novero del già riportato art.36 del Testo Unico per l’Edilizia nel rispetto del criterio della doppia conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente sia al momento in cui presentata l’istanza e sia al momento in cui commesso l’abuso.
La giurisprudenza costituzionale
Corte Costituzionale, Sent. 101/2013 e Sent. 290/2019: ritenuta necessaria l’applicazione della regola della doppia conformità anche per la normativa antisismica per la sua natura di principio fondamentale delle materie governo del territorio e di protezione civile.
Per approfondire la doppia conformità:
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Per approfondire il Testo Unico per l’Edilizia:
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