Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n.8591 del 28/10/2024
- Accertamento difformità edilizie e annullamento in autotutela titoli pregressi
- Ordine di rimessa in pristino dei luoghi e tardività nella richiesta dell’ente
- Non applicabilità tolleranze costruttive e mancanza Autorizzazione Paesaggistica
- La decisione del Consiglio di Stato: inapplicabilità della tolleranza del 2% e S.C.I.A. inefficace
- La mancata pronuncia del Comune entro il termine di trenta giorni
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Accertamento difformità edilizie e annullamento in autotutela titoli pregressi
Ricorre una società contro il comune per la riforma della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 138/2024, l’ente sospendeva la segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di opere su alcuni immobili realizzati negli anni ottanta e successivamente sanati.
In sede di accertamento da parte degli organi vigilanti venivano riscontrate le seguenti difformità edilizie:
– un nuovo manufatto con tamponamento in muratura e copertura in lamiera grecata con superficie di mq.5,70 collegato all’immobile principale;
– differenze dimensionali del medesimo manufatto rispetto ai titoli pregressi e al Permesso di Costruire non ancora rilasciato, il cui procedimento non era concluso;
– altezze in diversi locali inferiori a quelle rappresentate nei titoli pregressi;
– modifiche alle aperture e diversa distribuzione interna dell’abitazione;
– demolizione di un box con successiva realizzazione di una tettoia collegata al fabbricato principale.
Il comune avviava la procedura di annullamento in autotutela delle sei Concessioni Edilizie in sanatoria rilasciate, a cui seguiva impugnativa al T.A.R. da parte della proprietà.
Ordine di rimessa in pristino dei luoghi e tardività nella richiesta dell’ente
Il comune ordinava la rimessione in pristino degli immobili in conformità ai titoli in sanatoria rilasciati. La proprietà presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a metà dicembre, e nel gennaio successivo si decideva di avviare i lavori. Tuttavia, l’amministrazione comunale richiedeva ulteriori documentazioni, comunicando che le attività oggetto della segnalazione non costituivano un “puntuale adempimento dell’ordinanza di ripristino“. La società proprietaria sollevava obiezioni riguardo alla tardività della richiesta del comune, poiché erano trascorsi oltre trenta giorni. Nonostante ciò, l’ente sospendeva la S.C.I.A. in attesa delle integrazioni richieste, fissando un termine di trenta giorni per la loro presentazione. In risposta, la proprietà diffidava l’amministrazione comunale a concludere il procedimento emanando un provvedimento espresso.
Non applicabilità tolleranze costruttive e mancanza Autorizzazione Paesaggistica
In seguito il comune, nel rilevare la soluzione progettuale, seppur non prevedesse il “fedele ripristino del piano volumetrico del fabbricato assentito”, poteva ritenersi “sostanzialmente satisfattiva dell’interesse pubblico alla rimozione degli abusi” rilevando la non applicabilità delle tolleranze costruttive. Nello specifico l’ente esplica l’applicazione delle tolleranze costruttive ricorresse unicamente in presenza di un titolo abilitativo edilizio preventivo all’intervento, ma non in caso di immobili oggetto di sanatoria, rilevando che la stessa S.C.I.A. fosse limitata ad interventi non interessati dalle necessità ripristinatorie per le quali sarebbe occorsa anche l’Autorizzazione Paesaggistica, confermava, indi, la sospensione della segnalazione. Il ricorso avverso tali atti veniva respinto dal T.A.R. Liguria. Con appello al Consiglio di Stato che riconosce il comune abbia disposto la sospensione della S.C.I.A. oltre il termine di trenta giorni rispetto alla presentazione, seppure ritenuto dall’ente che nel caso specifico dovuto alla “diversa conformazione del sedime planimetrico come rappresentata nei titoli in sanatoria” l’intervento in progetto non costituisse adempimento dell’ordinanza di rimessa in pristino, essendo essenziale l’Autorizzazione Paesaggistica.
La decisione del Consiglio di Stato: inapplicabilità della tolleranza del 2% e S.C.I.A. inefficace
Il Consiglio di Stato rileva la correttezza del comune nell’aver ritenuto le tolleranze costruttive del 2% di cui al d.P.R. n. 31/2017 non applicabili con riferimento agli interventi di rimessione in pristino a seguito di provvedimenti repressivi, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, la società non aveva fornito la prova che le difformità riscontrate rientrassero in tale limite percentuale.
Eccepisce la società proprietaria che il T.A.R. errava:
- nel ritenere l’inapplicabilità della tolleranza del 2% ai sensi dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017;
- fosse necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica;
- nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito la prova del contenimento degli scostamenti nei limiti del 2%, non avendo il Comune contestato il superamento di tale soglia e non risultando la questione oggetto di contestazione.
In sede di appello sono riproposti:
- il superamento del termine dei trenta giorni dalla presentazione della S.C.I.A.;
- la sospensione della S.C.I.A.;
- la mancata motivazione da parte del comune sulle osservazioni formulate dalla proprietà nel corso del procedimento;
- l’illegittimità dei provvedimenti comunali circa la richiesta dell’Autorizzazione Paesaggistica per la demolizione delle opere abusive e di rimessa in pristino rispetto a quanto previsto nei titoli edilizi in sanatoria;
- l’errata applicazione da parte del comune delle norme che ammettono le tolleranze del 2%.
Il comune sostiene che le opere:
- darebbero origine “ad una costruzione esternamente del tutto differente da quella preesistente” con necessità dell’Autorizzazione Paesaggistica;
- non rientrano nelle ipotesi di cui all’Allegato al d.P.R.31/2017;
- non sia applicabile la tolleranza costruttiva del 2% di cui all’art.34-bis del d.P.R. 380/2001, ricorrente se vi è un titolo abilitativo preventivo all’intervento e non in caso di sanatoria.
I giudici del Consiglio di Stato condividono le conclusioni del T.A.R. per:
- inapplicabilità della tolleranza del 2% per ricorrere nei discostanti (difformità) realizzati rispetto al progetto approvato e non agli scostamenti riguardanti il progetto per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito del provvedimento repressivo degli abusi;
- la S.C.I.A. priva dell’Autorizzazione Paesaggistica è inefficace, richiamato l’Allegato A al d.P.R. 31/2017 ove alla voce “A.30” figurano le demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi e alla voce “A.31” le opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% in termini di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime. Il concetto di tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 si applica nel caso di cui al punto “A.31” dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, cioè alle difformità realizzate in corso della messa in opera di un progetto approvato.
La mancata pronuncia del Comune entro il termine di trenta giorni
I giudici del Consiglio di Stato spiegano le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere alle istanze del privato “sono tipiche e di stretta interpretazione”, e precisano il comune abbia, diversamente da quanto dedotto dall’appellante, sospeso il procedimento per l’acquisizione di documenti specificamente elencati e richiesti alla propria al fine della definizione del procedimento, figurando anche l’Autorizzazione Paesaggistica posta la presenza del vincolo, mai prodotta dall’appellante. Nel richiamo dell’art. 2, c. 7, L. 241/1990, ribadito esso disponga i termini si possano sospendere “una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni” con l’onere della riattivazione del procedimento sul privato, che non potrà imputare all’inerzia dell’amministrazione il superamento del termine di conclusione del procedimento laddove dipenda dalla sua inerzia, non apparendo, quindi, illegittimo l’operato del comune.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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