Manufatti edilizi che per dimensioni e caratteristiche non rientrano nella nozione dell’edilizia libera, realizzati senza titolo abilitativo, il reato penale

Una serie di pronunce giurisprudenziali a supporto della Sentenza n.42371 del 19/11/2024 della Corte di Cassazione Penale, Sezione III, ove presi in esame vari elementi tra cui l’aumento del carico urbanistico e l’autonomia di due involucri in legno

Le opere realizzate

La realizzazione di due manufatti in legno, rispettivamente con superficie di mq.31,00 e di mq.11,00 senza il previo conseguimento del permesso di costruire. Con Sentenza n.42371 del 19/11/2024 la Corte di Cassazione Penale, Sezione III, conferma la condanna per l’imputato del reato di cui all’art.44 “Sanzioni penali” del Testo Unico per l’Edilizia, oltre che per ulteriori reati, per eseguite opere in zona sismica, assoggettata a vincolo paesaggistico e nell’Ente Parco, con pena della reclusione di mesi quattro e ammenda di euro 19.000,00. I reati sono ascrivibili all’art. 93 “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche” e all’art. 95 “Sanzioni penali” del Testo Unico per l’Edilizia per il mancato preavviso scritto allo Sportello Unico per l’Edilizia e contestuale deposito dei progetti; all’art. 181 “Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa” comma 1 del d.Lgs 42/2004 per mancanza dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art.146 “Autorizzazione”, all’art. 13 “Nulla osta” e all’art. 30 “Sanzioni” della L.394/1991 per mancanza del Nulla Osta dell’Ente Parco e all’art. 734 “Distruzione o deturpamento di bellezze naturalidel Codice Penale per aver alterato le bellezze naturali. Analizziamo nel presente articolo quanto concerne la normativa urbanistico – edilizia.

Normativa urbanistico – edilizia: esclusione dall’attività edilizia libera

Gli interventi realizzati, secondo il ricorrente, rientrano nell’attività edilizia libera in quanto:

  • il pergolato della superficie di mq.31,00 è facilmente removibile, di modeste dimensioni e altezza, non possiede i requisiti di agibilità e non gode di un proprio autonomo valore di mercato;
  • il casotto della superficie di mq.11,00 è, anch’esso facilmente removibile, non stabilmente infisso al suolo, di ridottissime dimensioni, privo di qualsiasi elemento in muratura e di copertura, anche frontale, dotato degli indispensabili elementi per sorreggere le piante.

Denunciata la violazione degli artt. 10 “Interventi subordinati a permesso di costruire” e 44 “Sanzioni penali” del d.P.R. 380/2001, del d.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, dell’art. 146 “Autorizzazione” del d.Lgs. 42/2004, dell’art. 13 ““Nulla osta”” della L.34/1991 e del Glossario dell’attività edilizia libera, allegato al D.M. 2 marzo 2018.

La sentenza della Corte d’Appello chiarisce che, in assenza del Permesso di Costruire e dell’Autorizzazione Paesaggistica, il ricorrente abbia realizzato i manufatti aventi dimensioni e caratteristiche strutturali non classificabili nel regime dell’edilizia libera. Sentenza nella quale ritenuto escludere il casotto dalla nozione di pertinenza sia per la sua volumetria e sia per le sue dimensioni, tali da implicare incidenza sul carico urbanistico e autonomia rispetto al fabbricato principale. Relativamente al pergolato è esclusa la riconducibilità agli interventi di edilizia libera, in ragione delle caratteristiche costruttive dell’opera, trattandosi di struttura composta da quattro colonnine in legno con sovrastante grigliato ligneo, ancorata al suolo per essere imbullonata su base cementizia, escludendo il carattere di amovibilità delle impalcature destinate a sorreggere piante rampicanti. La struttura realizzata sulla base delle caratteristiche costruttive non poteva in alcun modo essere qualificata come pergolato, giacché – come visto – si trattava di una struttura composta da quattro colonne bullonata al suolo su base cementizia, che palesemente non rientra tra le opere di edilizia libera.

Per approfondire l’edilizia libera:

Le pronunce giurisprudenziali in tema di pergolato, tettoia, pensilina

Ex plurimis Sez. 3, Sentenze 52835/2016 – 25669/2012: “Le caratteristiche strutturali escludono la riconducibilità al concetto di pertinenza, riferito dalla normativa urbanistica ad un’opera che abbia una propria individualità, sia oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato e sia sfornita di autonomo valore di mercato, ma che sia altresì insuscettibile di destinazione autonoma e che abbia dimensioni tanto ridotte da non incidere sul carico urbanistico mediante la creazione di un nuovo volume”.

Consiglio di Stato, Sez. 6, Sentenze 306/2017 – 2134/2015 – Consiglio di Stato, Sez. 4, Sentenza 5409/2011: nozione di “pergolato”, dando atto della mancanza di una definizione normativa e affermando che tale opera si caratterizza come manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Consiglio di Stato, Sez. 4, Sentenza 4793/2008: in considerazione delle caratteristiche “escluso che possa rientrare nella nozione di “pergolato” una struttura realizzata mediante pilastri e travi in legno di significative dimensioni, tali da renderla solida e robusta facendone presumere una permanenza prolungata nel tempo”.

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, Sentenze 23183/2018 – 10534/2009 – 19973/2008 la distinzione tra pergolato e tettoia “il pergolato consiste in una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra; la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile.

Consiglio di Stato, Sez. 6, Sentenza 825/2015 “la tettoia si caratterizza come struttura pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, il quale è normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali.

Corte di Cassazione, Sez. F, Sentenza 33267/2011, per le nozioni di tettoia e pensilina “rilevandone la sostanziale identità ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici e riconoscendo la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell’intervento”.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

Per approfondire il Testo Unico per l’Edilizia:

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