Le riprese fotografiche non sono sufficienti a comprovare l’epoca costruttiva e la legittimità di un edificio

Tra le disposizioni introdotte dal cd. “decreto Salva Casa” nel Testo Unico per l’Edilizia il comma 3 dell’art.36-bis, per gli edifici realizzati in epoca remota, dispone il tecnico incaricato attesti la data di realizzazione ai sensi dell’art.9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo, che recitano: Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi”.

Le riprese fotografiche costituiscono documentazione probante la legittimità dell’immobile, ma sono sufficienti? Certamente no, se non supportate da elementi certi e indiscutibili, tra questi la tecnica costruttiva e la tipologia edilizia del fabbricato, ad esempio dalle caratteristiche proprie dell’edificio, che, molto sinteticamente, riguardano:

  • i materiali utilizzati per la formazione delle murature;
  • lo spessore dei muri;
  • la tipologia delle fondazioni;
  • la tipologia delle coperture;
  • la disposizione planimetrica interna;
  • i dimensionamenti;
  • le altezze utili;
  • il tipo di solai di interpiano;
  • le opere di finitura;
  • gli impianti tecnologici.

Elementi attraverso i quali è possibile stabilire, con più concretezza, l’epoca nella quale realizzato l’immobile, certamente non potrà rientrare tra gli edifici di remota costruzione il fabbricato con struttura intelaiata in cemento armato.

La sola documentazione fotografica non potrà essere sufficiente, sia in considerazione del tipo di ripresa di cui si è in possesso, e sia se utilizzate le riprese aeree ufficiali che, in relazione agli aspetti prima visti, non potranno offrire alcun riscontro laddove realizzati, nel corso del tempo, interventi edilizi non rilevabili attraverso tali strumenti.

Tra i contenuti della dichiarazione del professionista, più esattamente in quella parte nella quale attesta l’epoca, attenzione non l’anno, egli renderà ulteriore apporto confermando, a seguito dei propri accertamenti e così via, che lo stesso edificio, dal momento in cui edificato, non sia stato interessato da alcun intervento edilizio comportante l’acquisizione del titolo abilitativo, ovvero dichiarando lo stesso sia stato oggetto di soli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al normale utilizzo nel corso del tempo.

Il comma 3 dell’art.36-bis dispone il tecnico renda la propria attestazione ai sensi del d.P.R.445/2000 nella consapevolezza, se dichiarato falsamente o mendacemente, si applichino nei suoi confronti le sanzioni penali e le sanzioni di cui al Capo VI.

Nesso che si riconduce ai contenuti delle asseverazioni di consueto rese con la presentazione dei vigenti titoli abilitativi edilizi, laddove si legge: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa […]

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Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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