Nell’articolo:
- Interventi eseguiti in assenza, in totale o parziale difformità dal titolo edilizio
- In cosa consiste la fiscalizzazione dell’abuso edilizio
- Ammissione e esclusione fiscalizzazione
- Recente apporto giurisprudenziale
Interventi eseguiti in assenza, in totale o parziale difformità dal titolo edilizio
Il comma 1 dell’art.33 del Testo Unico per l’Edilizia prevede che le opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del permesso di costruire o in totale difformità, siano demolite entro un termine stabilito dal responsabile del procedimento, al quale non ottemperando vi provvede il comune a spese del responsabile dell’abuso, mentre l’art.34 dispone la medesima procedura per gli interventi risultanti in parziale difformità.
In cosa consiste la fiscalizzazione dell’abuso edilizio
È introdotto il concetto della “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” al comma 2 dell’art.34, il quale è praticabile se demolendo le opere abusive si genera pregiudizio alla porzione dell’immobile conforme al titolo abilitativo edilizio. Si tratta quindi di una sostituzione della sanzione della demolizione con la sanzione pecuniaria che, applicata dal responsabile del procedimento, è pari:
- al triplo del costo di produzione per la parte dell’opera difforme se ad uso abitativo stabilito ai sensi della L.392/1978, afferente le locazioni degli immobili urbani;
- al triplo del valore venale se l’immobile non ha destinazione residenziale, stabilito dall’Agenzia del Territorio.
Ammissione e esclusione fiscalizzazione
Dai superiori dettati normativi emerge che la fiscalizzazione dell’abuso edilizio sia:
- applicabile per le parziali difformità, oggi disciplinate dell’art.36-bis del d.P.R.380/2001 con espresso riferimento agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, in assenza o in difformità, totale e parziale, dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- non applicabile per gli interventi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata in alternativa, sanabili ai sensi dell’art.36, d. P.R. 380/2001.
Recente apporto giurisprudenziale
Sul tema vi sono parecchie pronunce, la più recente è la Sentenza n.14645 del 09/04/2024 della Corte di Cassazione al riguardo un ricorso contro un ordine di demolizione elevato per eseguite opere che, prive di titolo abilitativo edilizio, hanno consistito nella demolizione di un edificio a due elevazioni fuori terra con successiva realizzazione di un fabbricato a tre elevazioni f.t. con struttura intelaiata in cemento armato.
Nel ricorso si invoca la fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi del comma 2 art.33 e dell’art.34 del Testo Unico per l’Edilizia, ritenuta precedentemente non applicabile seppure dimostrata l’impossibilità di demolire le opere abusive senza comportare pregiudizio sia alla parte del fabbricato conforme che agli immobili finitimi, trattandosi, comunque, di un intervento di demo-ricostruzione classificabile nel regime della ristrutturazione edilizia.
La fiscalizzazione per i giudici non è applicabile al caso in questione in considerazione del fattore l’intervento eseguito sia in totale difformità per assenza del titolo edilizio per il quale non ricorre l’art.34 del d.P.R. 380/2001.
Un particolare che emerge dalla sentenza in questione attiene la tesi del ricorrente laddove richiamata l’impossibilità di demolire le opere senza comportare pregiudizio sia alla parte del fabbricato conforme che agli immobili attigui, ovvero il richiamo alla classificazione nella nozione della ristrutturazione edilizia, emergendo la pronuncia si riconduca alla sola inapplicabilità del citato art.34, senza, invece, apporto di alcun dato geometrico o riferito alla reale creazione di pregiudizio derivante dalla demolizione, posto che il fattore esso intervento non rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia sia ampiamente chiaro.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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