Prima di incardinare un ricorso per decreto ingiuntivo scaturito dal mancato pagamento di una o più fatture aventi a oggetto prestazioni professionali inerenti al Superbonus è utile analizzarne la fattispecie. Alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali è stato possibile ricostruire il presente mediante la semplice disamina di alcuni esempi reali e ricorrenti di errori e criticità rilevati dai C.T.U.
Basandoci sulla eventuale entità degli errori rilevati dai consulenti tecnici d’ufficio si ritiene utile la scissione per ordine di “gravità”.
di STUDIO SALAMITA
- Errori di media entità
- Errori gravi
- Errori tipici, molto frequenti
- C.T.U. a favore del tecnico
- C.T.U. intermedie
- Sentenze
- Tabella di sintesi
- Iscriviti
Errori formali
Risultano tra i più comuni e quasi sempre non sono decisivi, possono comprendere:
– asseverazione con dati catastali incompleti o errati ma riconoscibili;
– refusi nei computi metrici;
– allegati mancanti ma recuperabili;
– codici intervento ENEA non perfettamente coerenti;
– date non allineate tra relazione tecnica e SAL.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio potrà rilevare trattarsi di irregolarità formali non incidenti sulla validità della prestazione, con conseguente mantenimento del diritto al compenso professionale nella sentenza.
Tra le frasi tipiche riportate in perizia figurano:
– “Le irregolarità riscontrate hanno natura meramente formale e non incidono sulla validità della prestazione tecnica resa”
– “La documentazione presenta incongruenze non sostanziali e comunque sanabili”
– “Le difformità rilevate non risultano tali da compromettere la correttezza dell’elaborato tecnico”.
Errori di media entità
Anch’essi sono molto frequenti nei Superbonus, seppure più problematici rispetto ai precedenti, figurano tra essi:
– computo metrico con prezzi non congrui rispetto ai Prezzari DEI, ai Prezzari Regionali o ad Analisi del Prezzo irregolari;
– superficie cappotto sovrastimata o non coerente con rilievi;
– ponti termici non considerati correttamente;
– Stati d’Avanzamento dei lavori non corrispondenti allo stato reale del cantiere;
– salto di classe energetica ottenuto solo “sulla carta” ma non nella realtà.
Tra le frasi tipiche riportate dal C.T.U. in perizia figurano:
– “prestazione parzialmente corretta”
– “necessaria rideterminazione economica”
– “La prestazione risulta solo parzialmente conforme alle regole tecniche applicabili”
– “Si rilevano errori nel computo metrico che hanno comportato una sovrastima dei costi”
– “L’elaborato presenta criticità nella determinazione della congruità delle spese”
– “Si ritiene necessario procedere a rideterminazione degli importi riconoscibili”.
Con la conseguenza che il giudice possa ridurre il compenso professionale o, anche, compensare i danni.
Errori gravi
Sono decisivi al punto di ribaltare la causa, tra i più frequenti:
– asseverazione basata su dati non veritieri;
– certificazione di lavori mai eseguiti o eseguiti solo parzialmente;
– errore nel requisito fondamentale del Superbonus, ovvero il miglioramento della classe energetica non realmente raggiunto;
– utilizzo di prezzari completamente errati o rigonfi senza giustificazione;
– mancata verifica essenziale dello stato dell’immobile;
– pratiche ENEA non coerenti con lo stato reale.
Il CTU potrà relazionare:
– “l’errore tecnico ha inciso in modo determinante sulla spettanza del beneficio fiscale”;
– “Le asseverazioni risultano non coerenti con lo stato reale dei luoghi”
– “Si evidenzia difformità significativa tra avanzamento lavori dichiarato e quello effettivamente riscontrato in cantiere”
– “I dati tecnici riportati non trovano riscontro nella documentazione probatoria acquisita”
– “L’errore tecnico ha inciso in modo determinante sulla spettanza delle agevolazioni fiscali”.
Si tratta di errori professionali che potranno comportare la perdita totale o parziale del compenso professionale e, nella peggiore delle ipotesi, la possibile richiesta di risarcimento del danno.
L’errore “critico” più grave in assoluto è, comunque, l’asseverazione del requisito energetico effettivamente non raggiunto, ovvero se il professionista ha asseverato il miglioramento di due classi energetiche, mentre il C.T.U. dimostra che il miglioramento reale è inferiore.
Le conseguenze comportano per il committente la perdita dell’agevolazione fiscale, con subentro della responsabilità professionale, il contenzioso può essere anche risarcitorio, soprattutto laddove venga rassegnato che la condotta tecnica abbia determinato un indebito utilizzo del beneficio fiscale.
Errori tipici, molto frequenti
Lo stato d’avanzamento dei lavori non corrisponde alla realtà, rilevato dal C.T.U. mediante sopralluoghi, comparazione tra foto e stato di fatto del cantiere, documentazione dell’impresa, risulta tra gli errori più incidenti in giudizio. Tra le frasi tipiche trascritte dal C.T.U. emergono:
– “Il SAL dichiarato non corrisponde allo stato di avanzamento riscontrato in loco”
– “Si rileva una sovrastima percentuale delle lavorazioni eseguite”
– “La documentazione fotografica non è sufficiente a supportare le percentuali dichiarate”.
Altro tipico errore riguarda l’attestazione della congruità dei prezzi ritenuti essere fuori mercato e non giustificati, ad esempio cappotto o infissi a costi molto superiori ai prezzari, mancanza di giustificazione tecnica dello scostamento, utilizzo errato del prezzario.
Il perito nominato dal giudice può procedere con il ricalcolo degli importi, ridurre la base imponibile ed evidenziare il danno economico. Conseguenza è la riduzione dell’importo per il professionista, se non, addirittura l’annullo di quanto spettante.
C.T.U. a favore del tecnico
Il Giudice può decidere che non emergano profili di responsabilità tecnica a carico del professionista incaricato, laddove il consulente tecnico d’ufficio confermi che:
- “La documentazione tecnica esaminata risulta complessivamente coerente e conforme alle normative applicabili in materia Superbonus”
- “Le asseverazioni prodotte dal professionista trovano riscontro negli elaborati progettuali e nello stato dei luoghi” • “Non si rilevano discordanze significative tra avanzamento lavori dichiarato e quello effettivamente riscontrato in sede di sopralluogo”
- “I criteri di determinazione dei costi risultano sostanzialmente allineati ai prezzari di riferimento.” Gli effetti del contenzioso potranno, quindi, consistere nel riconoscimento del credito del tecnico, nel rigetto delle contestazioni della controparte con condanna al pagamento della parcella, compresi interessi e spese legali.
Condizione fondamentale per l’ottenimento del bonus mobili è che vi sia in corso una ristrutturazione edilizia agevolata. Faranno fede i lavori, anche se in edilizia libera (solo per le unità non ricadenti in edifici condominiali) e/o il titolo abilitativo edilizio.
C.T.U. intermedie
I casi più frequenti hanno restituito consulenze definibili “intermedie”, ovvero casi nei quali l’istanza (ricorso per decreto ingiuntivo) del tecnico riguardi prestazioni risultanti parzialmente corrette ma affette da criticità tecniche non marginali, o, ancora, i casi nei quali è ritenuta necessaria la rideterminazione dei costi ammissibili, o, ancora, i casi nei quali la documentazione prodotta consenta una ricostruzione solo parziale del reale stato di avanzamento lavori.
In fase decisionale il giudice potrebbe non annullare totalmente la richiesta, ma ridurre il compenso e ordinare il ricalcolo economico.

Sentenze
Per desumere quanto nel presente sono state vagliate le sentenze che seguono, di cui molto sinteticamente, se ne riportano il principio e la massima.
- Tribunale di Monza, Sent. n. 3106/2024 “Il tecnico ha diritto al compenso anche se i lavori non vengono eseguiti”. “Il compenso è dovuto per attività progettuali e amministrative svolte, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dell’intervento”.
- Tribunale di Chieti, Sent. n. 393/2025 “Il tecnico NON ha diritto al compenso se la prestazione è inutilizzabile per errori gravi”. “Il professionista deve provare non solo il conferimento dell’incarico, ma anche l’utilità concreta dell’opera”.
- Tribunale di Reggio Emilia, orientamento su decreto ingiuntivo “Il decreto ingiuntivo è annullabile se manca un incarico valido, l’approvazione condominiale, la prova del credito”.
- Corte di Cassazione, quale principio consolidato “Il compenso del professionista è dovuto se la prestazione è stata eseguita, indipendentemente dall’utilità economica finale per il committente”.
Per concludere si rileva che in materia di contenzioso “Superbonus” i consulenti tecnici d’ufficio vertono sia verso la burocrazia ma mirano alla chiave per l’espletamento della perizia, basata sulle risultanze della prestazione tecnica, ovvero se essa abbia prodotto un esito reale valido o solo apparente. In caso di risultanza affermativa il professionista vince quasi sempre, se parzialmente affermativa, invece, il compenso viene ridotto, se negativa il tecnico rischia non solo la perdita dell’onorario ma, ancor più rilevante, dover risarcire il danno.
Tabella di sintesi
|
SCHEDA SINTETICA edilurban.com |
||||
|
Livello errore |
Indicatore tipico |
Qualificazione |
Effetto |
Probabile esito |
|
formale |
Refusi date non allineate allegati mancanti dati catastali incompleti |
irregolarità formali non incidenti |
nessuna incidenza sul credito |
compenso integrale |
|
medio |
SAL imprecisi prezzi non perfettamente congrui superfici sovrastimate APE errato |
prestazione parzialmente conforme |
rideterminazione economica |
riduzione compenso |
|
grave |
lavori non eseguiti o difformi asseverazioni non veritiere requisiti energetici non raggiunti |
difformità significative incoerenza con lo stato reale |
possibile inadempimento |
perdita compenso danni |
|
Critico, grave |
salto 2 classi non reale, asseverazioni false, crediti indebiti |
incidenza determinante su beneficio fiscale |
perdita agevolazione responsabilità |
rischio totale |
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