- Interventi soggetti a Autorizzazione Paesaggistica
- Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
- Interventi eseguiti in assenza dell’Autorizzazione Paesaggistica
- Art. 146 d. Lgs 42/2004, principali aspetti dell’Autorizzazione Paesaggistica
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L’autorizzazione paesaggistica è una procedura obbligatoria prevista dall’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d. Lgs 42/2004, che ha come obiettivo la protezione e la tutela del paesaggio e dei beni culturali italiani, il disposto regola in particolare le opere e gli interventi che si realizzano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ovvero quelle aree di particolare valore paesaggistico, storico, culturale o naturale. L’autorizzazione paesaggistica, secondo l’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali, è necessaria per interventi edilizi in aree di valore storico, culturale o naturale. Essa garantisce la protezione del paesaggio e dei beni culturali, presso le Sovrintendenze competenti, prevenendo modifiche dannose e imponendo sanzioni in caso di violazioni.
Interventi soggetti a Autorizzazione Paesaggistica
L’art. 146 dispone che qualsiasi intervento edilizio o di trasformazione del territorio in aree sottoposte a vincolo paesaggistico debba essere preceduto da una autorizzazione paesaggistica rilasciata dalle sovrintendenze ai beni culturali e paesaggistici competenti. In merito al vincolo paesaggistico si evidenzia esso riguardi tutte le aree che presentano particolari caratteristiche naturali, storiche, artistiche, culturali o estetiche da tutelare, e può interessare sia le aree rurali che le aree urbane, in particolare nei contesti che abbiano una rilevanza storica o un’importanza nell’ambito della pianificazione territoriale.
Gli interventi che necessitano di autorizzazione paesaggistica includono le nuove costruzioni in aree vincolate, le ristrutturazioni, i restauri, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali degli edifici esistenti, così come le modifiche al paesaggio naturale, come lavori in parchi o giardini storici, piantagioni e deforestazioni, le opere di urbanizzazione e i lavori che impattano sul paesaggio naturale o sulla visibilità di beni culturali e storici.
Finalità dell’autorizzazione paesaggistica è tutelare e preservare il paesaggio e i beni culturali e di garantire che le opere non compromettano l’integrità e il valore del patrimonio naturale e storico. L’amministrazione deve quindi valutare l’impatto dell’intervento proposto sul paesaggio e sul contesto circostante.
L’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è un permesso fondamentale per garantire la protezione del paesaggio nelle aree di particolare valore, sia naturale che storico, e previene modifiche che possano compromettere l’integrità di queste aree. Chi intende effettuare lavori in queste zone deve obbligatoriamente richiedere e ottenere questa autorizzazione prima di procedere con l’intervento.
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
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L’autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta prima dell’inizio dei lavori e deve essere rilasciata dalla Sovrintendenza competente, che può approvare, modificare o rigettare il progetto proposto, in base alla compatibilità con la protezione paesaggistica. Laddove l’intervento riguardi una zona di particolare interesse storico o artistico, la Sovrintendenza dovrà anche tenere conto della tutela dei beni culturali.
L’interessato, proprietario o progettista, deve presentare una domanda di autorizzazione paesaggistica, fornendo il progetto dell’intervento e una descrizione dettagliata, la Sovrintendenza esamina il progetto, ascolta eventuali pareri o obiezioni e verifica che l’intervento sia conforme alla normativa di tutela paesaggistica e culturale. A tal fine può autorizzare il progetto, concedendo il permesso di eseguire i lavori, imporre modifiche al progetto, qualora riscontri che alcune variazioni possano danneggiare il paesaggio o il patrimonio culturale o rifiutare l’autorizzazione se l’intervento risulta incompatibile con la tutela paesaggistica o culturale.
La valutazione del progetto si concentra sui seguenti aspetti:
- Compatibilità paesaggistica, verificando che l’intervento non danneggi o alteri significativamente l’armonia del paesaggio e le sue caratteristiche storiche, estetiche o naturali.
- Impatto visivo, valutando come l’intervento influenzi la vista panoramica, soprattutto se si trova in un contesto di rilevanza storica o paesaggistica.
- Conservazione dei beni culturali: valutando se l’intervento riguarda una zona storica o un edificio vincolato, assicurandosi che le modifiche non pregiudichino l’integrità del bene culturale.
- Conformità alle normative di tutela: verificando che l’intervento rispetti le normative di protezione dei beni culturali e paesaggistici in vigore.
Fattivamente le Sovrintendenze hanno, quindi, il compito di valutare l’impatto che l’intervento proposto potrebbe avere sul paesaggio e sul patrimonio culturale di un’area vincolata, il loro ruolo è cruciale, poiché sono responsabili della protezione del paesaggio e dei beni culturali, e il loro parere è obbligatorio prima di procedere con interventi che potrebbero alterare questi valori. Si tratta di entità amministrative operative sul territorio, con competenze specifiche in ambito culturale, archeologico e paesaggistico, gestite dal Ministero della Cultura (MiC) e sono suddivise in base al territorio e ai tipi di beni da tutelare (culturali, architettonici, archeologici, paesaggistici).
Interventi eseguiti in assenza dell’Autorizzazione Paesaggistica
L’assenza dell’Autorizzazione Paesaggistica nella realizzazione di un intervento premette l’amministrazione compia atti di sanatoria solo in determinate condizioni, sempre tenendo in considerazione la necessità di tutela paesaggistica. In generale, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica può comportare sanzioni e l’ordine di demolizione dell’opera. Esistono alcune eccezioni, ma in generale tutti gli interventi che interessano aree vincolate sono soggetti a questa procedura, anche se la valutazione potrebbe essere meno rigorosa per interventi di lieve entità. Prima di iniziare un intervento senza il previo conseguimento del titolo in oggetto in una zona vincolata comporta sanzioni e, in molti casi, l’ordine di demolizione dell’opera abusiva.
Art. 146 d. Lgs 42/2004, principali aspetti dell’Autorizzazione Paesaggistica
Per maggiore chiarezza:
- Interventi edilizi nelle aree vincolate paesaggisticamente necessitano di autorizzazione paesaggistica: Gli interventi che riguardano terreni o edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (per esempio, in parchi naturali, zone archeologiche, centri storici, aree tutelate dall’UNESCO) devono obbligatoriamente ottenere l’autorizzazione paesaggistica. Questo per assicurarsi che le opere non compromettano il valore paesaggistico o culturale dell’area.
- La Sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici è l’autorità competente per rilasciare l’autorizzazione: L’autorità preposta a valutare e concedere l’autorizzazione è la Sovrintendenza ai beni culturali e paesaggistici, che è competente per il territorio in cui si trova l’area vincolata. La Sovrintendenza esamina l’impatto degli interventi sul paesaggio e sui beni culturali, garantendo che le modifiche siano in linea con le normative di tutela.
- L’autorizzazione è finalizzata a tutelare il paesaggio e i beni culturali: Lo scopo dell’autorizzazione paesaggistica è garantire la tutela e la conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, storico e naturale, evitando che interventi non compatibili danneggino il valore di aree particolarmente rilevanti dal punto di vista ambientale e culturale.
- L’assenza di autorizzazione comporta sanzioni e possibilità di demolizione degli interventi abusivi: Se un intervento viene realizzato senza l’autorizzazione paesaggistica, l’ente competente può adottare sanzioni amministrative o pecuniarie. Inoltre, se l’opera è incompatibile con la protezione del paesaggio o del bene culturale, le autorità possono emettere un ordine di demolizione dell’intervento abusivo per ripristinare la situazione precedente.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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