Decorrenza del termine per impugnare il permesso di costruire

La “piena conoscenza” del provvedimento, necessaria per far decorrere il termine per l’impugnazione, non implica una conoscenza integrale del provvedimento, ma basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e della sua lesività immediata.

Il ricorso al T.A.R. per annullare il permesso di costruire

Il caso riguarda un ricorso amministrativo in cui l’appellante ha impugnato un permesso di costruire rilasciato il 28 agosto 2018, la ricorrente ha presentato il ricorso il successivo 23 novembre 2018, il Comune contesta la tardività del ricorso stesso.

La ricorrente veniva a conoscenza del permesso di costruire il 28 agosto 2018 e, successivamente, il Comune le notificava l’atto in data 30 agosto 2018, l’ente sostiene che da questa ultima data la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del provvedimento, iniziando così a decorrere il termine di 60 giorni per impugnare il permesso. Sull’eccezione sollevata dal Comune circa la tardività del ricorso notificato solo il 23 novembre 2018, ossia dopo i 60 giorni dalla conoscenza del permesso, la ricorrente contestava sostenendo che, pur essendo a conoscenza del rilascio del permesso, solo al momento del rilascio degli elaborati, avvenuto il 5 ottobre 2018, aveva potuto conoscere e valutare i vizi del provvedimento e quindi proporre il ricorso. Pertanto, secondo la ricorrente, il termine per impugnare non sarebbe iniziato prima di tale data.

Il T.A.R. dichiara irricevibile il ricorso per tardività, poiché ritenuto che la ricorrente fosse a conoscenza del permesso già dal 28 agosto 2018, data che segna l’inizio del termine per l’impugnazione. L’appellante ha impugnato questa decisione, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento del permesso di costruire.

La Sentenza n. 8316 del 17/10/2024 del Consiglio di Stato

Nella sentenza 8316 del 17/10/2024 il Consiglio di Stato Sez. V, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata, ha chiarito che la “piena conoscenza” del provvedimento, necessaria per far decorrere il termine per l’impugnazione, non implica una conoscenza integrale del provvedimento, ma basta la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e della sua lesività immediata. Nel caso in esame, la ricorrente aveva piena conoscenza del permesso di costruire già dal 28 agosto 2018, come accertato dal T.A.R. Questo ha determinato il dies a quo (giorno di inizio del termine di impugnazione), che risulta essere il 28 agosto 2018 e non il 5 ottobre 2018, come sostenuto dalla ricorrente. Di conseguenza, il termine di 60 giorni per impugnare era scaduto il 27 ottobre 2018, mentre il ricorso è stato notificato il 23 novembre 2018, quindi ben oltre il termine stabilito.

L’appello è stato respinto e confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività.

La decisione conferma che, anche se la ricorrente non ha avuto immediato accesso a tutti gli elaborati tecnici, la conoscenza del permesso di costruire e della sua possibile lesività per la sua posizione giuridica risulta sufficiente per far partire il termine di impugnazione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato tardivo e l’appello è stato rigettato.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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