Gli interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione, ovvero le opere realizzate o da realizzarsi su immobili preesistenti non sempre comportano l’applicazione dell’IVA agevolata nella misura del 10%, in taluni casi, infatti, si applica l’aliquota agevolata del 22%.
IVA al 10%
L’aliquota ridotta al 10% si applica generalmente per:
- Interventi di ristrutturazione edilizia su edifici residenziali, sia su abitazioni private che su parti comuni di condomini.
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano l’edificio, come riparazioni, rinnovamento e restauro.
- Opere volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (ad esempio, interventi per il risparmio energetico, come l’installazione di impianti solari o il rifacimento della facciata).
IVA al 22%
In alcuni casi, però, l’aliquota IVA ordinaria al 22% si applica a:
- Interventi di ristrutturazione che non riguardano direttamente l’abitazione, come quelli su edifici commerciali, industriali o altre tipologie non residenziali.
- Lavori di “manutenzione ordinaria” che non implicano un miglioramento significativo della qualità dell’immobile, ma che sono considerati semplici riparazioni.
- Lavori che non rientrano in specifiche categorie di interventi agevolabili, come il rifacimento di una facciata senza altre modifiche strutturali.
Eccezioni e altre specifiche
Anche per interventi su abitazioni private, l’aliquota del 10% non si applica automaticamente a tutte le tipologie di lavori. Ad esempio:
- Lavori di nuova costruzione: l’aliquota IVA al 10% non si applica per la costruzione ex novo di un immobile, ma solo per lavori di ristrutturazione su immobili esistenti.
- Opere straordinarie non qualificate come ristrutturazioni: in certi casi, se l’intervento non rientra nelle categorie di ristrutturazione edilizia o di manutenzione straordinaria, si applica l’aliquota ordinaria.
Circolare 15/E/2018 Agenzia delle Entrate
Errore non trascurabile che, per i dovuti chiarimenti, si riconduce alla Circolare 15/E/2018 Agenzia delle Entrate che chiarisce: “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria”.
La disciplina IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quando vengono impiegati beni che costituiscono una parte significativa del valore della prestazione, segue una regolamentazione particolare.
Valore del bene significativo
Un bene significativo è un bene che ha un valore considerevole all’interno di un intervento di ristrutturazione o manutenzione, per esempio, si può trattare di impianti complessi, come caldaie, infissi, o altri elementi di valore che fanno parte dell’intervento.
Se il bene significativo fornito nell’ambito di una prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria ha un valore inferiore alla metà dell’intero valore della prestazione, l’aliquota IVA al 10% si applica all’intero intervento, compreso il bene significativo.
Questo significa che l’aliquota ridotta si applica sia ai lavori di ristrutturazione che al valore del bene stesso, se tale bene non supera la metà del valore complessivo dell’intervento.
Se il valore del bene significativo supera il 50% del valore complessivo dell’intervento, la situazione cambia. In questo caso:
- L’aliquota al 10% si applica solo alla parte dell’intervento relativa al valore della prestazione complessiva al di fuori del bene significativo.
- L’aliquota al 22% (IVA ordinaria) si applica solo sul valore residuo del bene significativo, ovvero sulla parte di valore che eccede la metà del valore totale dell’intervento.
Come calcolare correttamente l’I.V.A.
Supponiamo si stia eseguendo un intervento di ristrutturazione di un’abitazione per un valore totale di 10.000 euro, se tra i materiali utilizzati c’è un bene significativo, per esempio una caldaia, del valore di 6.000 euro, il bene significativo rappresenta il 60% del valore complessivo dell’intervento.
- Se il valore del bene significativo supera il 50%, l’aliquota del 10% si applicherà ai lavori di ristrutturazione, ma solo sul valore che non comprende la parte significativa. In questo caso, i lavori di ristrutturazione (senza il bene significativo) valgono 4.000 euro e su questi si applica l’aliquota IVA al 10%.
- Sul valore residuo del bene significativo, che supera la metà della prestazione (quindi, sul valore di 1.000 euro del bene significativo, che eccede la metà della prestazione), si applica l’aliquota IVA al 22%.
Riepilogando le aliquote applicabili avremo:
- Aliquota del 10% su: Lavori di ristrutturazione o manutenzione (fino a concorrenza della differenza tra il valore dell’intervento e quello del bene significativo).
- Aliquota del 22% su: La parte del valore del bene significativo che eccede il 50% del valore complessivo della prestazione.
Quindi, in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con forniture di beni significativi, l’aliquota IVA agevolata al 10% si applica solo parzialmente, quando il valore del bene significativo non supera il 50% del valore complessivo dell’intervento. In caso contrario, l’aliquota del 22% si applica sulla parte del valore del bene che eccede tale soglia.
Esemplifichiamo una ulteriore ipotesi nella quale installare un impianto fotovoltaico con il costo complessivo dell’intervento di euro 15.719,58, di cui, per il bene significativo, euro 13.482,68 e per la manodopera euro 2.236,90, così schematizzato:

L’IVA così calcolata è corretta in quanto il costo del bene significativo è maggiore rispetto alla metà di quello corrispondente al valore dell’intera lavorazione.
Criteri per la determinazione dell’incidenza della manodopera
Per l’applicazione dell’incidenza della manodopera si fa riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, che stabilisce i criteri per determinare l’incidenza della manodopera in base alla tipologia di intervento e alla categoria di attività, questo è un aspetto cruciale per determinare quale parte della prestazione può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta (10%) e quale parte potrebbe essere soggetta all’aliquota IVA ordinaria (22%).
Nell’esempio è stato fatto riferimento alla categoria OG9, Impianti per la produzione di energia elettrica, per la quale il Decreto prevede che l’incidenza minima della manodopera sia pari al 14,23%. Ciò significa che, per lavori che rientrano in questa categoria, quali installazione di impianti fotovoltaici o altre soluzioni per la produzione di energia elettrica, almeno il 14,23% del valore complessivo dell’intervento deve essere attribuito alla manodopera.
L’incidenza minima della manodopera è un elemento che consente di calcolare l’importo della prestazione su cui applicare l’aliquota IVA agevolata del 10%, se l’incidenza della manodopera per la categoria OG9 è pari al 14,23%, la parte del valore complessivo dell’intervento che riguarda la manodopera potrà beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, mentre la parte che riguarda la fornitura di beni sarà soggetta all’aliquota ordinaria al 22%.
Per precisazione la manodopera viene trattata separatamente rispetto alla fornitura di beni, proprio per rispondere alle esigenze di agevolazione fiscale legate alla ristrutturazione e all’efficienza energetica.
Conclusioni
- Interventi di ristrutturazione edilizia su edifici residenziali e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono generalmente soggetti all’aliquota IVA del 10%.
- L’aliquota ordinaria al 22% si applica quando l’intervento riguarda edifici non residenziali, lavori che non implicano miglioramenti significativi, o quando un bene significativo supera il 50% del valore complessivo dell’intervento.
- L’incidenza della manodopera deve essere calcolata in base al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021 e alla categoria di attività specifica (ad esempio, OG9 per gli impianti fotovoltaici), e può influire sull’aliquota IVA applicata.
In sintesi, il calcolo dell’aliquota IVA applicabile dipende da diversi fattori: la natura dell’intervento, la tipologia di beni utilizzati e l’incidenza della manodopera.
Per evitare errori, è importante calcolare attentamente ogni componente dell’intervento e applicare l’aliquota corretta in base alla normativa vigente.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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