Le proroghe per i titoli abilitativi rilasciati o formatesi entro il 31 dicembre 2024 per interventi di edilizia privata, Permessi di Costruire e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. Le proroghe si applicano anche a autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, con scadenze estese di 36 mesi, a condizione di compatibilità normativa.
Edilizia privata
Per gli interventi di edilizia privata l’interessato può richiedere proroga ai termini di inizio e fine lavori, nello specifico per le opere di cui:
- all’art. 15 del Testo Unico per l’Edilizia relativamente ai Permessi di Costruire rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che gli stessi termini non siano già scaduti all’atto della comunicazione da parte dell’interessato e sempre che il titolo abilitativo edilizio non sia contrastante con eventuali nuovi strumenti urbanistici approvati, con piani o provvedimenti di tutela dei Beni Culturali o del Paesaggio di cui al d. Lgs 42/2004;
- all’art.22 del Testo Unico per l’Edilizia relativamente alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività;
La proroga potrà essere richiesta anche per:
- le Autorizzazioni Paesaggistiche che, ricordiamo sono rilasciate ai sensi dell’art.146 del d.Lgs 42/2004 o ai sensi del d.P.R.31/2017 in relazione all’Autorizzazione Paesaggistica con procedura autorizzatoria semplificata, Allegato B;
- le Dichiarazioni e Autorizzazioni Ambientali comunque denominate.
È ammessa la richiesta di proroga anche per i Permessi di Costruire e per le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività anche nei casi in cui l’amministrazione competente la abbia già concessa ai sensi:
- dell’art.15, c.2 del Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R. 380/2001;
- dell’art.10, c.4 del d.L.76/2020, conv. con mod. dalla L.120/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”;
- dell’art. 103, c.2 del d.L. 18/2020, conv. con mod. dalla L.27/2020.
Convenzioni di Lottizzazione e/o accordi similari e Piani Attuativi
Il termine di validità, di inizio e di fine lavori di cui alle Convenzioni di Lottizzazione ai sensi dell’art.28 L.1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché quelli inerenti Piani Attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati di trentasei mesi a condizione non siano contrastanti con Piani o Provvedimenti di Tutela dei Beni Culturali o del Paesaggio, d. Lgs 42/2004.
La proroga si applica anche nei casi in cui sia stata già concessa ai sensi;
- dell’art.30, c.3-bis del d.L.69/2013, conv. con mod. dalla L.98/2013;
- dell’art.10, c.4-bis del d.L.76/2020, conv. con mod. dalla L.120/2020 cd. “Decreto Semplificazioni”.
Riferimento normativo
Le richieste di proroga devono essere fatte tenendo conto di queste disposizioni, in particolare della scadenza dei titoli abilitativi e della compatibilità con la normativa urbanistica e paesaggistica.
La proroga è stata introdotta dal d.L.202/2024, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” cd. “Decreto Milleproroghe”, pubblicato nella G.U. n.302 del 27/12/2024, con il comma 2 dell’art. 7 “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, a modifica dell’art.10-septies “Misure a sostegno dell’edilizia privata”, c.1, d.L.21/2022, conv. con mod. dalla L.51/2022.
Riepilogo proroghe
- Permessi di Costruire (art. 15 del Testo Unico per l’Edilizia), rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2024, a condizione che non siano già scaduti e che non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o provvedimenti di tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) (art. 22 del Testo Unico per l’Edilizia).
- Autorizzazioni Paesaggistiche, rilasciate ai sensi dell’art. 146 del d.Lgs 42/2004 o del d.P.R. 31/2017.
- Autorizzazioni Ambientali, qualsiasi tipo di autorizzazione ambientale che possa essere prevista.
- Convenzioni di Lottizzazione e Accordi similari, nonché Piani Attuativi: il termine di validità per l’inizio e la fine dei lavori, relativi a convenzioni o atti similari firmati entro il 31 dicembre 2024, sono prorogati di 36 mesi, a condizione che non ci sia contrasto con provvedimenti di tutela dei Beni Culturali o del Paesaggio.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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