Sanzioni pecuniarie abusi edilizi, importi e aumenti apportati dal Decreto Salva Casa

Il decreto Legge 69/2024, convertito con modifiche dalla Legge 105/2024, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” introduttivo deroghe e modifiche al Testo Unico per l’Edilizia, prevede un regime sanzionatorio, dal punto di vista amministrativo – pecuniario con applicazione sotto il profilo della disciplina urbanistico-edilizia, che ha, comunque, interessato anche gli immobili assoggettati a vincolo. Sanzioni che, ora vigenti, hanno parzialmente lasciato immutate le previgenti disposizioni e parzialmente inserito maggiorazioni.

Sanzioni interventi realizzati in assenza o in difformità rispetto al Permesso di Costruire e alla SCIA in alternativa

Le opere regolarizzabili ai sensi dell’art.36 eseguite in difformità totale o in assenza dal Permesso di Costruire, art.10 d.P.R.380/2001, o dalla SCIA in alternativa al P. di C., art.23-bis d.P.R.380/2001, possono essere sanate a condizione siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso e sia al momento della presentazione della domanda. Decorsi sessanta giorni della richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria, si evidenzia non sia ammessa la presentazione della SCIA in alternativa, acquista efficacia il silenzio – diniego. Preventivamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è disposto il versamento dell’oblazione nelle seguenti misure:

a) versamento pari al doppio del contributo di costruzione;

b) versamento del contributo di costruzione ai sensi del d.P.R. 380/2001, art.16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, per i soli casi di gratuità.

Sanzioni interventi realizzati in difformità parziale, variazioni essenziali e casi particolari

Introdotto dal decreto Legge 69/2024, successivamente interessato dalle modifiche apportate in fase di conversione dalla L.105/2024, l’art.36-bis disciplina la regolarizzazione delle difformità parziali e delle variazioni essenziali concretizzare rispetto al Permesso di Costruire, art.10 d.P.R.380/2001, o alla SCIA in alternativa, art.23-bis d.P.R.380/2001, o in assenza o difformità alla SCIA, art.37 d.P.R.380/2001.  

Disposto che consente legittimare interventi abusivi se conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione.

Decorsi quarantacinque giorni della richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria e trenta giorni se presentata la SCIA in sanatoria, acquista efficacia il silenzio – assenso.

Come nel caso precedente, senza trattazione circa l’applicazione delle sanzioni penali e demolitorie, le oblazioni da applicarsi se realizzati interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art.10 e all’art.34 del d.P.R.380/2001, nonché variazioni essenziali, di cui all’art.32, oltre la regolarizzazione delle opere di cui all’art. 34-ter antecedenti l’entrata in vigore della L.10/1977, sono le seguenti:

a) versamento pari al doppio del contributo di costruzione;

b) versamento del contributo di costruzione determinato ai sensi dell’art.16 del d.P.R. 380/2001 aumentato del 20%, nei casi di gratuità;

c) versamento del contributo di costruzione determinato come al punto precedente ma senza alcun incremento, per i medesimi casi di gratuità, a condizione le opere abusive siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

d) versamento pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, la cui misura minima sarà pari a euro 1.032,00 e la massima a euro 10.328,00, dietro determinazione da parte del responsabile del procedimento, laddove si tratti di opere eseguite in assenza o in difformità rispetto alla SCIA di cui all’art.37 del d.P.R. 380/2001;

e) versamento pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, la cui misura minima sarà pari a euro 516,00 e la massima a euro 5.164,00, dietro determinazione da parte del responsabile del procedimento, laddove i medesimi interventi indicati alla lettera d) risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Per le casistiche nelle quali non è prevista la maggiorazione del 20%, lettera c), così come per le casistiche nelle quali ridotta l’oblazione, lettera e), si evidenzia il legislatore non abbia invocato la nuova introdotta “doppia” conformità con l’art.36-bis, bensì la rispondenza alla condizione disposta e rimasta in vigore nei contenuti dell’art.36 del d.P.R. 380/2001.

La valutazione del valore venale dell’immobile è assegnata agli uffici preposti dell’Agenzia delle Entrate.

 Le sanzioni per gli edifici assoggettati a vincolo paesaggistico

Gli interventi realizzati in assenza o in difformità rispetto all’Autorizzazione Paesaggistica sono sanzionati come segue:

f) se accertata la compatibilità paesaggistica è previsto applicare sanzione definita mediante Perizia di Stima, equipollente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito attraverso l’abuso;

g) se interviene diniego all’istanza è prevista la sanzione demolitoria di cui al Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, d. Lgs 42/2004, art. 167, comma 1.

Sanzioni previste per la fiscalizzazione dell’abuso edilizio

Si ricorre, sempreché sussistano le condizioni, alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio laddove non si possano demolire le opere abusive senza creare pregiudizio alla parte dell’immobile realizzata conformemente al titolo edilizio, come da disciplina di cui all’art.34 inerente sia gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e sia gli interventi realizzati in difformità alla SCIA in alternativa al P. di C. Il responsabile del procedimento applicherà le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) il triplo del costo di produzione determinato ai sensi della L.392/1978 relativamente alla porzione dell’immobile risultante difforme se l’edificio ha destinazione residenziale;

b) il triplo del valore venale, come stabilito dall’amministrazione finanziaria, relativamente alla porzione dell’immobile risultante difforme, per gli edifici non residenziali.

Sanzioni per gli interventi assoggettati a SCIA

Le opere subordinate alla trasmissione della SCIA ai sensi dell’art.37 d.P.R. 380/2001, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti prospetti e parti strutturali dell’edificio, gli interventi di restauro e risanamento conservativo che interessino le parti strutturali, nonché le opere di ristrutturazione edilizia non assoggettate al previo rilascio del permesso di costruire, cd. “ristrutturazione edilizia leggera”, le varianti a permessi di costruire nei casi specifici previsti, comportano, se in assenza o in difformità al titolo abilitativo edilizio, applicare le seguenti sanzioni:

a) il triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile, mai inferiore a euro 1.032,00;

b) minima di euro 516,00 e massima di euro 10.329,00 specificatamente per opere di restauro e risanamento conservativo concretizzate su edifici assoggettati a vincolo;

c) triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile, mai inferiore a euro 1.032,00, specificatamente per opere di restauro e risanamento conservativo eseguite sugli edifici, anche non vincolati, compresi nelle zone A) di cui all’art.2 del d.M.1444/1968, da applicarsi nei casi in cui il responsabile del procedimento richiesta al Mibact l’irrogazione della stessa, contestualmente al parere vincolante circa la messa in pristino dei luoghi;

d) triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile, mai inferiore a euro 1.032,00, specificatamente per opere di restauro e risanamento conservativo eseguite sugli edifici, anche non vincolati, compresi nelle zone A) di cui all’art.2 del d.M.1444/1968, nei casi in cui non sopraggiunga il parere vincolante nel termine di sessanta giorni richiesto dal responsabile del procedimento al Mibact;

Per gli interventi in corso di costruzione laddove presentata spontaneamente la SCIA di cui all’art.37 è previsto il versamento della:

e) euro 516,00.

La presentazione spontanea, comunque, non esclude l’applicazione della disposizione di cui all’art.23, c.6, secondo la quale il responsabile del procedimento che nel termine di trenta giorni precedenti il regolare inizio dei lavori riscontri l’assenza di una o più condizioni stabilite, ordina la non effettuazione delle opere previste.

La sanzioni pecuniarie se non ottemperato alla demolizione delle opere abusive

Ai sensi dell’art.31 del d.P.R. 380/2001 le opere realizzate in assenza del permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali, laddove non trasmessa l’istanza ai sensi degli artt. 36 e 36-bis, sono assoggettate a demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
entro il termine di giorni novanta rispetto all’ingiunzione di demolizione, salvo intervenga proroga a giorni duecentoquaranta, così come introdotta dal cd. “Decreto Salva Casa”.

Non trattando gli aspetti specifici riguardanti l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, bensì le sanzioni pecuniarie, la norma dispone che l’inottemperanza alla demolizione preveda:

a) il pagamento di una somma, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, avente importo minimo pari a euro 2.000,00 e massimo a euro 20.000,00.

Sono state trattate le sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal Testo Unico per l’Edilizia in relazione ad interventi realizzati in difformità totale o parziale o in assenza del titolo abilitativo edilizio, in particolare il Permesso di Costruire disciplinato dall’art.10, la S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire disciplinata dall’art.23, la S.C.I.A. disciplinata dall’art.37.

Non rientrano nell’oggetto di trattazione le opere assoggettate alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all’art.6-bis, né quanto attiene la sanzione demolitoria, né le sanzioni penali, né quelle previste in tema di false e/o mendaci attestazioni di cui al d.P.R. 445/2000.

Decreto Legge 69/2024: Impatti sulle Sanzioni Edilizie

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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