Per determinare se un immobile è legittimo dal punto di vista urbanistico – edilizio ai sensi del c.1-bis dell’art.9-bis del Testo Unico per l’Edilizia è necessario conoscere quale normativa fosse vigente al momento della realizzazione dell’opera.
Costruzioni antecedenti al 1934
Per le costruzioni antecedenti l’anno 1934 il riferimento è il R.D. n.1265 del 27/07/1934 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie” che disciplinò la materia dell’abitabilità. Precedente ad esso era l’art. 39 della L. n.5849 del 22/12/1888 “Legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica”, modificato dall’art.69 del R.D. n.636 dell’1/08/1907 “Testo unico delle leggi sanitarie”, che disponeva, per gli edifici di nuova costruzione, o in parte ristrutturati, non potessero essere abitati se non successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Sindaco. Il R.D. n.1265/1934 rivede un po’ la questione, anche in considerazione del fattore che nel 1934 non vigeva l’obbligo del conseguimento della licenza edilizia per i nuovi edifici e/o per le eventuali modifiche ritenute “rilevanti”, se gli stessi edifici risultavano ubicati all’interno del centro abitato o nelle zone di espansione dei Piani Regolatori Generali. Quindi, se il tecnico deve accertare la legittimità di un immobile realizzato anteriormente all’entrata in vigore del R.D.1265/1934, se l’edificio non è stato, successivamente, interessato da interventi comportanti subordine all’ottenimento del titolo abilitativo edilizio, considerato non vigesse ancora l’obbligo per l’abitabilità/agibilità, si ricorre alla perizia giurata mediante la quale attestare l’epoca costruttiva.
Costruzioni realizzare tra il 1939 e il 1942
Con la prima Legge sull’Urbanistica la n.1150 del 17/08/1942 “Legge Urbanistica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 16/10/1942, premettendo che precedentemente ad essa in alcuni territori comunali erano già vigenti norme che imponevano richiedere al comune il titolo abilitativo a far data già dai primi del novecento, entrano in vigore le prime sanzioni laddove realizzate opere abusive. Pertanto se dimostrabile che l’immobile era stato ultimato o era in corso di costruzione nell’ottobre 1942, entrata in vigore della norma, non lo si considera abusivo. Più esattamente se un fabbricato è stato realizzato anteriormente al 1942 e per lo stesso non si riesce a rintracciare alcun progetto, la modalità per poterne dimostrare la liceità è la planimetria catastale che deve risalire all’arco temporale intercorrente tra il 1939 e il 1942. Nel 1939, difatti, il catasto venne sia riformato che ridenominato “Nuovo Catasto Edilizio Urbano”, tutti i fabbricati già censiti furono oggetto di nuovo accatastamento con associazione della planimetria, prima di allora non prevista, procedura che avveniva mediante la redazione del grafico da parte del professionista dietro incarico del proprietario, seguita dal deposito in catasto e dal sopralluogo da parte dell’ufficio finalizzato ad attestarne la corrispondenza con lo stato di fatto. Il fabbricato che risulta edificato in data anteriore al 1942 ed è corredato della planimetria catastale, seppur privo del progetto edilizio, sempreché il comune nel quale ricade non abbia un Regolamento Edilizio precedente all’anno 1942, non è assoggettato all’obbligo di possedere il progetto, facendo fede la planimetria catastale ai fini della sua legittimità. Si evidenzia che precedentemente alla L.1150/1942 il titolo concessorio coincideva con l’autorizzazione sanitaria.
Costruzioni realizzate tra il 1942 e il 1967
Dopo il 1942 e sino all’entrata in vigore della L.765/1967, per gli immobili costruiti all’interno del centro urbano il titolo edilizio era costituito dalla Licenza Edilizia, mentre per gli immobili realizzati all’esterno dei centri urbani era l’autorizzazione sanitaria prima citata.
Costruzioni realizzate successivamente al 1967
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n.765 del 06/08/1967 rubricata “Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150” cd. “Legge Ponte” non venne più fatta distinzione tra gli immobili realizzati all’interno o all’esterno del centro edificato. La legittimità della preesistenza di una costruzione è dimostrabile con la Licenza Edilizia, dal 17.08.1942 al 28.01.1977, data dalla quale cambia denominazione con “Concessione Edilizia” introdotta dalla “Legge Bucalossi” n.10 del 28/01/1977, fino al 30/06/2003 in territorio nazionale per sostituzione con il Permesso di Costruire di cui al D.P.R.380/2001. Si precisa che per gli immobili realizzati in data antecedente al 1/09/1967 per i quali non occorre la presenza di alcun titolo edilizio, secondo la “Legge Ponte” n.765 del 6/08/1967 bisogna fare un importante precisazione, in quanto la stessa è applicabile per i fabbricati eretti in zone che tra il 1942 ed il 1967 erano prive di Piano Regolatore o non erano ricomprese nell’ambito del perimetro urbano, quindi quelle zone che, periferiche, non erano state oggetto di pianificazione urbanistica. In sede di atto notarile la dichiarazione resa dal proprietario attestante che la costruzione dell’immobile sia iniziata in data anteriore al 01 settembre 1967 è disciplinata dall’art.40 L. n.47 del 28/02/1985 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, ove dispone che “Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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