Interventi realizzati in difformità o in assenza della S.C.I.A., abrogazioni e sanzioni, edifici vincolati e in zona A

Entrando in vigore il decreto Legge 69/2024 tra le modifiche apportate al Testo Unico per l’Edilizia vi è quella riguardante l’art.37, eliminato l’“accertamento di conformità”, aumentate le sanzioni

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DECRETO SALVA CASA 2024

Entrando in vigore il decreto Legge 69/2024 tra le modifiche apportate al Testo Unico per l’Edilizia vi è quella riguardante l’art.37, in relazione al quale ne varia la rubricazione dalla precedente “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità” all’attuale “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”, eliminando, appunto “accertamento di conformità” per aver emanato l’art.36-bis con conseguente abrogazione del comma 4 dell’art.37.

In particolare con l’art.36-bis è stata introdotta una forma di sanatoria differente per le parziali difformità e, in fase di conversione con modifiche con la L.105/2024, del sopra citato decreto, anche per le variazioni essenziali, assorbendo, pertanto sia l’intero contenuto del comma 4 all’art.37 e in parte le disposizioni di cui all’art.36, precedentemente applicate per sanare le citate variazioni essenziali.

Vediamo di trattare la nuova formulazione per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività

L’abrogazione del comma 4 all’art.37

Fino al 29 maggio 2024 gli interventi disciplinati dall’art.22 del d.P.R. 380/2001 laddove eseguiti in difformità o in assenza alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, laddove conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione e sia al momento in cui presentata la domanda, potevano essere regolarizzati o dal responsabile dell’abuso o dal proprietario dell’immobile, con il pagamento di una somma non superiore a euro 5164,00 e non inferiore a 516,00, comunque stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

Dal 30 maggio 2024, data nella quale entrato in vigore il Decreto cd. “Salva Casa”, così come attualmente vige, non essendo stato tale procedimento oggetto di alcuna modifica in sede di conversione in legge per sanare i medesimi abusi si applica, invece, l’art.36-bis, recante “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali”.

Regime sanzionatorio interventi realizzati in difformità o in assenza della S.C.I.A. di cui all’art.37 d.P.R.380/2001

 La sanzione pecuniaria dal 28 luglio 2024

Il comma 1 dell’art.37 dispone per le opere “abusive” realizzate e assoggettate alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività il pagamento della sanzione pecuniaria pari al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, comunque di importo non inferiore a euro 1.032,00, misura incrementata in fase di conversione con modifiche del d.L.69/2024, dalla L.105/2024, vigente dal 28 luglio 2024. Precedentemente a tale data la stessa era pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, sempre in conseguenza ai lavori realizzati, e mai inferiore a euro 516,00.

Edifici vincolati

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati sugli edifici vincolati in difformità o in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività sono assoggettati alle sanzioni elevate da parte dell’Autorità competente alla vigilanza sull’osservanza del vincolo, queste potranno consistere sia nella restituzione in pristino dei luoghi, a onere e spese del responsabile dell’abuso e alla sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 516,00 e massima di euro 10.329. Non è esclusa l’applicazione di ulteriori altre misure sanzionatorie disposte dalla normativa vigente. 

Nel merito non è intervenuta alcuna mutazione.

Edifici in zona A di cui al d.M.1444/1968

Per la realizzazione delle difformità in argomento laddove attenga edifici, seppur non vincolati, ma ricadenti nelle zone “A” di cui all’art.2 del d.M. 1444/1968, è previsto che il tecnico comunale richieda al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante relativamente alla restituzione in pristino dei luoghi o all’elevazione della sanzione pecuniaria, prevista al comma 1 dell’art.37, pertanto assoggettata all’incremento prima riportato, quale:

  • il triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, comunque di importo non inferiore a euro 1.032,00, con vigenza dal 28 luglio 2024.

Laddove il Ministero per i beni e le attività culturali non renda il parere nel termine di sessanta giorni, il tecnico comunale provvede autonomamente, ma non con l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista per gli interventi di risanamento e restauro conservativo di cui al comma 2 dell’art.37, ovvero nella misura minima di euro 516,00 e massima di euro 10.329.

La sanzione per interventi in corso d’opera

La presentazione spontanea della Segnalazione Certificata di Inizio Attività durante il corso dei lavori prevede il versamento della sanzione pari a euro 516,00.

Fatto salvo il disposto di cui all’art.23 “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”, comma 6, ai sensi del quale il tecnico comunale nel termine di trenta giorni, se accerta l’assenza di una o più condizioni, notifica al soggetto interessato l’ordine a non realizzare l’intervento, nonché, in presenza di falsa attestazione da parte del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. Non escludendo, comunque, la possibilità di ripresentare la segnalazione corredata dalle modifiche e delle integrazioni occorrenti per poterla rendere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

Nel merito non è intervenuta alcuna mutazione.

Le sanzioni penali

Per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art.22 del T.U.E. non è prevista l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 44 del d.P.R. 380/2001.

Eccetto il caso in cui l’intervento realizzato dovesse risultare difforme non rispetto alla S.C.I.A. di cui all’art.22, bensì rispetto alle ipotesi previste da:

art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, modificato dal d.L.69/2024 e dalla L.105/2024, di conversione con modifiche;

art. 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”;

art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”, modificato dalla L.105/2024, di conversione con modifiche del d.L. 69/2024;

modificato dal d.L.69/2024;

art.35 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”

art.44 “Sanzioni penali”;

art. 36-bis “, introdotto dal d.L.69/2024 e modificato dalla L.105/2024, di conversione con modifiche.

D.P.R. 380/2001 coordinato con le vigenze dal 30/05/2024 al 27/07/2024 e dal 28/07/2024 nella pagina DOWNLOAD

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

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