Relazione tecnica ex Legge 10 e conformità delle opere al progetto

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Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dal D.M. 26/06/2015 nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, attenendosi ai commi 1 e 2, art. 8 “Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni” del d.Lgs 192/2005.

Il proprietario dell’edificio, o chi ha titolo,  deposita presso le   amministrazioni   competenti,    in    doppia    copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo la relazione. La conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto, alla eventuale variante, alla relazione tecnica, nonché all’Attestato di Prestazione Energetica dovranno essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune insieme alla comunicazione di fine lavori, diversamente questa perderà efficacia.

La limitazione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva

Per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e, quindi, contenere la temperatura interna degli ambienti, è obbligo per le strutture in copertura dell’edificio la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo tecnologie di climatizzazione passiva, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a 0,65 nel caso di coperture piane, 0,30 nel caso di copertura a falde. Le verifiche devono essere documentate nella relazione tecnica.

Alcuni interventi: 

Installazione pompa di calore

Non è dovuto il deposito della relazione tecnica se ha potenza termica non maggiore a 15 kW.

Sostituzione generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 50 Kw (art.5, c.2, lett. G) D.M. 37/2008)

È dovuto il deposito della relazione tecnica nel solo caso in cui l’eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore, ad esempio se sostituita la caldaia a metano con una alimentata a biomasse combustibili.

Intervento riguardante le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno

Si procede in conformità alla normativa tecnica vigente, verificando l’assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione, condensazioni interstiziali. In questi casi le verifiche sai effettuano facendo riferimento a condizioni diverse e se esiste il sistema di controllo dell’umidità interna si tiene conto di esso nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

Ristrutturazioni importanti e/o riqualificazioni energetiche

Se installati impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri.  Nei comuni montani, al di sopra dei metri 1000 s.l.m., è ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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