Stato legittimo immobili, art. 9 – bis d.P.R. 380/2001: abitabilità e agibilità, titolo edilizio post entrata in vigore L.465/1967, Decreto Salva Casa

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A distanza di diciannove giorni rispetto al 28 luglio 2024, data entro la quale il Decreto Salva Casa 2024, il n.69 del 29/05/2024, dovrà essere convertito ci sono 858 proposte di modifica, tra queste quella riguardante l’art.9-bis “Documentazione amministrativa e stato legittimo”, commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 1-bis dell’art. 9-bis che allo stato attuale dispone lo stato legittimo di un immobile o di una unità immobiliare si determini attraverso:

  • il titolo abilitativo mediante il quale edificato o regolarizzato;
  • il titolo abilitante l’ultimo intervento eseguito seppure questo è efficace previa la conclusione di un procedimento atto a comprovare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o del titolo edilizio che ne ha legittimato la stessa;
  • il titolo edilizio rilasciato o formatosi, previo pagamento delle sanzioni o delle oblazioni, ai sensi dell’art. 36, dell’art. 36- bis e dell’art. 38;
  • il pagamento delle sanzioni di cui all’art. 33, all’art. 34, all’art. 37 commi 1,3,4,5 e 6, all’art. 38;
  • la dichiarazione di cui all’art. 34-bis.

Comma che per gli edifici realizzati in un periodo nel quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio e per gli immobili per i quali sussista un “principio di prova del titolo abilitativo” ma non se ne ha copia, prevede se ne determini lo stato legittimo attraverso:

  • le informazioni catastali di primo impianto;
  • altra documentazione probante, tra cui le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio;
  • altri atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza;
  • dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

L’emendamento, comprendendo anche le costruzioni risalenti a epoche remote e quelle per le quali non si ha copia del titolo edilizio, mira a introdurre tra la documentazione comprovante la legittima preesistenza, il certificato di abitabilità o agibilità, oggi segnalazione certificata di agibilità disciplinata dall’art.24 del d.P.R.380/2001.

Documento che, tra l’altro, se approvata la modifica, costituirebbe elemento di prova se antecedente alla data di entrata in vigore della L.47/1985.

Il titolo abilitativo dall’entrata in vigore della L.765/1967

Proposto inserire nel testo del citato art.9-bis il comma 1-ter riguardante il riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare edificati nei centri abitati o all’interno del territorio oggetto di regolamentazione edilizia, con la previsione dell’obbligatorietà del titolo abilitativo edilizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 765/1967, con esonero per le costruzioni che, invece, sono state realizzate antecedentemente. Testo emendativo che prevede rendere salva l’eventuale vigenza, al momento della realizzazione dei citati immobili, dei vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali ostativi al rilascio del titolo abilitativo, e che esclude gli edifici siti in aree tutelate ai sensi dell’art.136, comma 1, lettere a), c) e d), e dell’art.142 del d. Lgs 42/2004.

di Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

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