Le opere legittimate con la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività disciplinata nel Testo Unico per l’Edilizia sono disciplinate dall’art. 22 “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività”, se di nuova realizzazione e dall’art. 37 ”Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”, se oggetto di regolarizzazione.
La norma ammette il soggetto titolare abbia facoltà di scegliere se trasmettere la S.C.I.A. o se richiedere il Permesso di Costruire, ipotesi, quest’ultima, che non comporta obbligo al pagamento del contributo di costruzione, eccetto se la Regione nella quale si trova l’immobile abbia individuato con legge altri interventi soggetti a S.C.I.A. assoggettati al pagamento dello stesso.
Così come per ogni titolo abilitativo edilizio vige, laddove oggetto di intervento sia un edificio o sua porzione vincolato o tutelato il previo conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta rilasciati dagli organi preposti.
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Opere realizzabili con la S.C.I.A. e sanzioni in caso di difformità o mancata presentazione
| Manutenzione straordinaria riguardante parti strutturali dell’edificio o i prospetti |
| rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali dell’edificio; realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari; realizzazione e integrazione dei servizi tecnologici; Frazionamento o fusione di unità immobiliari con esecuzione di opere implicanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari e/o del carico urbanistico; con esclusione di modifiche alla cubatura complessiva dell’edificio e mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. |
| modifiche ai prospetti degli edifici ai fini del mantenimento o dell’acquisizione dell’agibilità, dell’accesso all’edificio se: non pregiudichino il decoro architettonico dell’immobile; l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia; l’intervento non riguardi immobili tutelati ai sensi del d.Lgs 42/2002; l’immobile risulti legittimo. |
| Restauro e risanamento conservativo riguardante parti strutturali dell’edificio |
| definizione: interventi edilizi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere riguardanti: consolidamento; ripristino; rinnovo elementi costitutivi; inserimento elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; eliminazione elementi estranei all’immobile; se: realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio; consentono anche il mutamento delle destinazioni d’uso con elementi compatibili e conformi a quelli previsti dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. |
| Ristrutturazione edilizia |
| definizione: interventi volti a trasformare l’organismo edilizio attraverso un insieme sistematico di opere che possono portarlo a essere diverso in tutto o in parte rispetto al preesistente: ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti; aumento di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana, laddove previsto dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali; ripristino dell’edificio o di sue parti eventualmente crollati o demoliti con successiva ricostruzione se accertabile la preesistente consistenza; demo-ricostruzione con differente sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per applicare la normativa sull’accessibilità, per installare impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; Discriminante per gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino dell’edificio o di sue parti eventualmente crollati o demoliti con successiva ricostruzione, se trattasi di: immobili tutelati dal d. Lgs 42/2004 (esclusi quelli ricadenti in aree tutelate di cui all’art.136, c.1, lett. c) e d) e all’art.142); immobili siti nelle Zone A di cui al d.M.1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico sono ammessi se mantenuti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. |
| Varianti a Permessi di Costruire: |
| se non incidono sui parametri urbanistici; non incidono sulle volumetrie; non modificano la destinazione d’uso; non modificano la categoria edilizia; non violano le prescrizioni eventuali del Permesso di Costruire; Immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d. Lgs 42/2004, se: non alterata la sagoma dell’edificio; non configurano variazione essenziale; siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie; siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso. |
La S.C.I.A per i superiori interventi e, come disciplinato dall’art.22 d.P.R. 380/2001, ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e ai fini dell’agibilità può essere presentata prima della comunicazione di fine lavori quale parte integrante del procedimento inerente al Permesso di Costruire.
Sanzioni pecuniare
Laddove realizzati interventi in difformità alla SCIA o in sua assenza, l’art.37, d.P.R.380/2001, dispone le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniari pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, ma non inferiore a euro 516,00;
- se trattasi di restauro e risanamento conservativo eseguito su edificio vincolato, ivi comprese le norme urbanistiche vigenti, ove vigila l’autorità competente all’osservanza del vincolo, la sanzione va da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 10.329,00, con ordine alla rimessa in pristino, e salvo altre ulteriori sanzioni;
- se trattasi di Varianti a Permessi di Costruire riguardanti immobili, anche non vincolati, ma ricadenti in zona A di cui al d.M.1444/1968, viene richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento al Ministero per i beni e le attività culturali parere vincolante circa la restituzione in pristino o irrogazione della sanzione pecuniaria.
Per gli interventi in corso di esecuzione per i quali spontaneamente presentata la S.C.I.A. è prevista la sanzione di euro 516,00.
Al riguardo le sanzioni penali di cui all’art.44 del d.P.R.380/2001, per gli interventi subordinati alla S.C.I.A. non ne ricorre l’applicazione, in ogni caso la norma dispone che in relazione all’opera realizzata, laddove questa rientri, invece, nei maggiori abusi, possano applicarsi le sanzioni di cui al Testo Unico per l’Edilizia, agli:
- 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali” - 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”
- 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire” - 35 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”
- 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”
- ivi compreso lo stesso art.44 “Sanzioni penali”.

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