Requisiti di agibilità dell’immobile, sua porzione o singola unità immobiliare da che punto di vista influisce la modifica degli indici di prestazione energetica, la S.C.A. aggiornamento e nuova presentazione

È necessaria la segnalazione certificata di agibilità se variata la prestazione energetica dell’edificio?

Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita

La segnalazione certificata di agibilità, art.24 del Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R. 380/2001, è l’atto che racchiude, quindi completa, il possesso di determinati requisiti del manufatto edilizio, è il documento corredato dell’attestazione, asseverazione, del tecnico abilitato inerente il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, gli impianti tecnologici ed il contenimento del consumo energetico.

La normativa che disciplina l’agibilità, il prima citato art.24, prepone la sussistenza degli accennati requisiti, ed un corretto adempimento ne comporta l’aggiornamento laddove realizzati interventi di manutenzione ordinaria (più raramente), di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, di sopraelevazione ed ampliamento, influendo tali opere sulle caratteristiche dell’immobile, rinnovo della S.C.A. da trasmettere allo sportello unico per l’edilizia del comune ove ricade l’edificio nel termine di quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori.

Letto per bene l’art.24 del d.P.R.380/2001 emerge quali siano i fattori da considerare: “rispetto delle normative, della disciplina urbanistico-edilizia, presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, conformità degli impianti e risparmio energetico” ovvero quanto coincide con la sicurezza statica, le altezze interne utili, le dimensioni minime degli ambienti interni, ad esempio una camera da letto singola deve avere superficie utile non inferiore a mq.9,00, il rapporto aero-illuminante, la conformità degli impianti idrico, termico ed elettrico, il conseguente risparmio energetico, e così via.

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità implica collazionare una serie di documentazione, per approfondire “Segnalazione Certificata di Agibilità: procedimento, documentazione, irregolarità e compravendita“, tra essa documentazione figura l’Attestato di Prestazione Energetica rilasciato dal professionista abilitato sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nel cui contenuto vi sono la classe energetica dell’involucro edilizio e gli indici di prestazione, obbligo introdotto dal D.Lgs 192/2005 di recepimento della normativa comunitaria relativa al risparmio -rendimento energetico.

Ciò detto, l’agibilità dipende anche dal consumo energetico, quindi dalle qualità energetiche, dalla presenza degli impianti termici, sanitari, di condizionamento e climatizzazione, pertanto vi è uno stretto legame tra la stessa e le specifiche prescrizioni normative riconducenti ad ogni singolo elemento contraddistinguente l’immobile. Ed è sempre in tema di risparmio energetico che necessita correlare le caratteristiche degli impianti in relazione alla riduzione dei consumi.

HOMEPAGE

I NOSTRI SOCIAL


Iscriviti alla newsletter

per ricevere gli articoli via e-mail

Rispondi

Scopri di più da EdilUrban

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere

Iscriviti per ricevere le newsletter

per ricevere gli articoli e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere