Il Consiglio di Stato rileva la correttezza del comune nell’aver ritenuto le tolleranze costruttive del 2% di cui al d.P.R. n. 31/2017 non applicabili con riferimento agli interventi di rimessione in pristino a seguito di provvedimenti repressivi, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, la società non aveva fornito la prova che le difformità riscontrate rientrassero in tale limite percentuale.
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