Legge 241/1990: chi può richiedere l’accesso agli atti amministrativi

Il soggetto non confinante può richiedere l’accesso a documenti edilizi relativi ad un presunto abuso?

Il dettaglio contenuto nella recentissima Sentenza n.843/2021 T.A.R. Calabria, Catanzaro Sez.II

Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita

L’espletamento dell’esercizio finalizzato all’accesso agli atti amministrativi dev’essere giustificato dal diritto soggettivo o da un interesse legittimo o da uno status quò dimostrabile il richiedente si trovi in una situazione di stretto collegamento con il cespite in relazione al quale vuole visionare la documentazione, prassi consolidata nel dettato di cui all’art.22, c.1 lett.b) L.241/1990.

Nel caso in questione il ricorrente inoltra al Comune istanza visione atti, l’ente locale tacitamente diniega, di contro l’istante trasmette ricorso al T.A.R. Calabria, ponendo in essere la possibilità di essere nelle facoltà di eserczio dell’accesso richiesto, non tenuto conto gli atti in deposito presso le pubbliche amministrazioni possano essere visionati da terzi legittimati a poter dimostrare i  medesimi siano produttivi di effetti anche nei propri confronti.

Il tribunale amministrativo regionale, mancando i superiori presupposti, rigetta il ricorso, per violazione degli artt.2 e segg. L.241/1990, avvalorando il tacito diniego del Comune alla stregua di una carente motivazione basata su un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, fondamento di base tra il diritto di accesso e le documentazioni nella disponibilità dell’ente pubblico.

Ne consegue il mancato diritto della ricorrente per non essere né confinante e né frontista rispetto al fabbricato per il quale richiede gli atti, soprattutto laddove la stessa motiva con propria presunzione circa realizzati e realizzandi interventi abusivi e temuto pericolo per la pubblica incolumità.

Interesse di parte istante è accedere al fascicolo contenente gli atti per la costruzione di un fabbricato in Comune di Soriano Calabro, ovvero ai titoli abilitativi edilizi e consequenziale progetto, al Certificato di Collaudo Statico ed al Certificato di Compatibilità urbanistica, al deposito ed all’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile competente, con riferimento al profilo di un muro di contenimento del piano seminterrato, quindi visionare l’Autorizzazione per la demolizione del medesimo muro, la successiva pratica di  condono di quelle porzioni arbitrariamente realizzate e le documentazioni assentite dall’ente in corso d’opera con relativa dichiarazione del professionista circa la legittimità dell’immobile ed il Certificato di Regolare Esecuzione, ed,  entrando più nel merito, visionare l’avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Esita il tribunale amministrativo regionale, evidenziando la richiesta della ricorrente fondata sul disposto della sola L.241/1990, richiamando letteratura giurisprudenziale qual è la massima ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, Sentenza n.5742 del 02/12/2020, laddove recita “La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata, in modo diretto, concreto ed attuale, ad altra “situazione giuridicamente tutelata” non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In tal guisa, la stessa nozione di legittimazione all’accesso, siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, che richiede la titolarità di un interesse “diretto, concreto ed attuale”, vale a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”. Oltremodo è trascritta in sentenza la pronuncia del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, Sentenza n.17 del 09/01/2017 ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22, l. n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti è sufficiente il requisito della vicinitas, la quale sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso. In tale prospettiva, quindi, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento abbia dispiegato o sia idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti”.

La conclusione da afferrare è la mancata esclusione circa l’accesso agli atti del vicino o di soggetto terzo nei casi in cui l’istanza sia corredata direttamente e concretamente ad uno status quò giuridicamente tutelato, ovvero ad un potere di natura procedimentale fondato sul proprio diritto soggettivo o sul legittimo interesse, potrebbe essere, questo,  il caso del confinante munito di costituzionale interesse per le opere realizzate dal vicino, tra le quali eventuali sconfinamenti o temuti pericoli se, a titolo esemplificativo, eseguito uno scavo di sbancamento lungo la linea di confine, non a perfetta regola d’arte ed in danno al confinante/istante.

Contraria è invece la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. IV Penale nella Sentenza 45629/2019, casistica nella quale il richiedente pone valide e certe motivazioni dovute ad un effetto di  inerzia da parte dell’ente che non procedendo al rilascio degli atti richiesti conduce la cassazione a rilevare il delitto di omissione di atti d’ufficio per tacito diniego insignificante entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato. Motivo in relazione al quale il silenzio – rifiuto costituisce inadempimento e condotta omissiva per noncuranza da parte della pubblica amministrazione.

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