L’obbligo di richiedere la Licenza Edilizia per gli immobili situati nei centri urbani è stato introdotto dalla L.1150/1942 “Legge urbanistica” con l’art. 31 successivamente abrogato dal Testo Unico per l’Edilizia, d.P.R. 380/2001.
L’ormai vecchia Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, n.1514 del 21/10/1988, ribadisce, ed è, pertanto attuale, che la prima legge urbanistica, la L.1150/1942, sia effettivamente la norma alla quale rapportarsi in riferimento alla presenza del titolo abilitativo e difatti anche nella L.47/1985 è indicata laddove introdotto il condono edilizio.
Secondo la superiore sentenza la riconduzione alla L.1150/1942 non è importante per il semplice fattore essa introduca l’obbligo al conseguimento della Licenza Edilizia, ma anche perché l’art.31 della L.47/1985 ammette alla sanatoria anche gli abusi realizzati in data anteriore al 1° settembre 1967, laddove richiesto il rilascio del titolo edilizio, ovvero per quegli immobili edificati all’interno del perimetro urbano.
Conferma è la Sentenza del T.A.R Umbria, n.281 del 10/05/2013, che ha ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione di un manufatto per il quale veniva fornita prova, tra l’altro non contestata, circa l’epoca della realizzazione, ovvero antecedente all’1/09/1967 quindi anteriore all’introduzione dell’obbligo dell’ottenimento della Licenza Edilizia per i medesimi edifici ma costruiti fuori dal perimetro del centro edificato.

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
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