La dichiarazione del tecnico abilitato per l’accertamento delle tolleranze di cantiere, tra le modifiche del Decreto Salva Casa 2024 gli adempimenti per immobili in zona sismica e diritti di terzi

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

Resta fermo quanto concerne la dichiarazione del professionista in relazione all’accertamento delle tolleranze concretizzate in corso d’opera durante lo svolgimento di pregressi interventi edilizi, nonché l’efficacia della stessa circa la valenza per l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, né tantomeno varia:
–          che il professionista renda l’asseverazione all’interno della modulistica utilizzata per la presentazione di una nuova istanza, quale CILA, SCIA, P. di C. o SCIA in alternativa;
–          che il professionista rilasci autonomamente, ai sensi del d.P.R.445/2000, dichiarazione che, opportunamente redatta e sottoscritta, rende nel contesto della stipula degli atti notarili, ai quali viene allegata;
–          che il professionista incorra nelle sanzioni penali di cui al Capo VI del d.P.R. 445/2000, laddove dichiari mendacemente o falsamente.
Dichiarazione del tecnico abilitato se l’unità immobiliare ricade in zona sismica
Novità è il comma 3 in addizione all’art.34-bis, d.P.R.380/2001, il quale attiene le unità immobiliari situate nelle zone sismiche di cui all’art.83 d.P.R. 380/2001, eccetto quelle a bassa sismicità.
Il professionista attesta che le opere rientranti nel regime delle tolleranze siano rispettose delle prescrizioni di cui alla Sez.I, Capo IV, parte II, d.P.R. 380/2001, allega la documentazione tecnica sull’intervento secondo il contenuto minimo richiesto dall’art.93 c.3 d.P.R. 380/2001 e trasmette allo sportello unico dell’edilizia per l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi dell’art.94, d.P.R.380/2001, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni, art. 94-bis, c.5, d.P.R.380/2001, in relazione alle difformità costituenti interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
Il tecnico allegherà alla dichiarazione l’autorizzazione di cui all’art.94, c.2, d.P.R. 380/2001 o l’attestazione per il decorso dei termini del procedimento ai sensi del c.2-bis, art.94 e, in caso di difformità costituenti interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza provvede dichiarando, sotto forma di asseverazione il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali, se non intervenute richieste di integrazione documentale o istruttorie o per l’esito negativo dei controlli.
Dichiarazione del tecnico abilitato e diritti dei terzi
Un nuovo aspetto è introdotto con il c.3 – ter dell’art.34-bis, d.P.R.380/2001, secondo cui le tolleranze costruttive ed esecutive non possano limitare i diritti dei terzi.
In tal senso il professionista ne verifica la sussistenza e provvede ad attuare quanto necessario al fine di eliminare l’eventuale lesione, presentando, laddove necessita, i relativi titoli.

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