Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
L’annullamento del titolo edilizio è disciplinato dall’art.21-novies della L.241/1990 recante “Annullamento d’Ufficio”, secondo cui, ove il provvedimento sia illegittimo, o sia stato adottato violando la normativa vigente, o se presenta vizi dovuti a eccesso di potere o incompetenza possa essere invalidato d’ufficio.
Annullamento che presuppone, obbligatoriamente, l’esistenza di ragioni di interesse pubblico e che deve essere attuato nel rispetto del termine di dodici mesi decorrenti dal momento in cui adottato l’atto autorizzativo o di assegnazione di vantaggi economici, comprendendo anche i casi nei quali formato il silenzio-assenso.
La legittima revoca dell’atto, inteso essere anche un titolo abilitativo edilizio, comporta per la pubblica amministrazione non solo darne specifica nel provvedimento di annullamento, ma di tenere conto degli interessi dei destinatari dell’atto oltreché degli interessi dei controinteressati e, difatti, sul punto è la stessa norma ad evidenziare sia fatta salva l’eventuale responsabilità imputabile alla p.a. sia per l’adozione dell’atto e sia per il mancato annullamento laddove dovuto.
Provvedimenti non revocabili e mancata comunicazione dei motivi ostativi
La disposizione normativa, art.21-novies della L.241/1990, chiarisce quali atti e/o provvedimenti non possono essere annullati, nello specifico si tratta di quelli adottati in violazione alle norme sul procedimento o sulla loro forma se però, espressamente per la loro natura vincolata, risulti evidente che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello effettivamente adottato.
Non annullabile è il provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, sempre a condizione l’amministrazione pubblica dimostri, in corso di giudizio, che il contenuto dell’atto, come nel caso precedente, non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente utilizzato, ciò non può, comunque, essere applicato nel caso in cui l’adozione leda quanto disposto in materia di comunicazione dei motivi che impediscono accogliere l’istanza.
Su quest’ultimo aspetto è, infatti, previsto che nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento preliminarmente all’adozione del provvedimento di diniego debba comunicare tempestivamente alla parte quali siano i motivi ostativi l’accoglimento, pertanto, l’stanze ha facoltà, entro dieci giorni dal ricevimento, di trasmettere, sotto forma scritta, le proprie osservazioni e di allegare l’eventuale documentazione. Non è esclusa la facoltà di convalidare il provvedimento revocabile sempreché sussistano ragioni di interesse pubblico e ciò avvenga entro un termine ragionevole.
Falsa rappresentazione dei fatti e false dichiarazioni
Per le casistiche nelle quali si tratti di atti, titoli o provvedimenti ottenuti dietro falsa rappresentazione dei fatti o dietro rilascio di non veritiere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà a causa di condotte costituenti reato, comunque accertate con sentenza passata in giudicato, gli atti possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi, ciò indipendentemente dall’applicazione di sanzioni penali o delle sanzioni disposte al Capo VI del d.P.R. 445/2000, queste ultime riguardanti l’assenza di responsabilità della pubblica amministrazione, la violazione dei doveri d’Ufficio, la decadenza dai benefici e le norme penali previste.
Annullamento e interesse pubblico
Il Consiglio di Stato con la sentenza n.3462 del 30/03/2017 chiarisce debba essere perentorio il rispetto del termine entro il quale annullare l’atto. Nel caso specifico ritenendo illegittimi i provvedimenti di annullamento di due pratiche di denuncia inizio attività rispettivamente presentate nell’anno 2009 e nell’anno 2015 si appalesò essere il trascorso del tempo determinante ai fini della concretizzazione fossero entrambi i titoli edilizi legittimi. Pronuncia nella quale viene, oltremodo, ribadito che l’amministrazione avrebbe, pure, dovuto indicare accuratamente quale interesse pubblico vi fosse stato per giustificare l’annullamento.
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, e l’annullamento
Il T.A.R. Calabria con la sentenza n.2052 del 29/11/2018 conferma un ulteriore concetto, molto diffuso, in tema di comunicazione di inizio lavori asseverata, la cd. CILA, precisando non possa sottoporsi a valutazione di ammissibilità da parte della amministrazione pubblica per residuare a quest’ultima il solo potere di controllo in merito alla conformità dell’immobile oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata rispetto alle prescrizioni vigenti.
Chiarimento che comprova non rientrare la Cila tra gli atti assoggettati a revoca da parte della pubblica amministrazione, per classificarsi nel regime dell’attività edilizia libera e non costituire, invece, titolo abilitativo edilizio.

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