Abusi edilizi, difformità totali e variazioni essenziali, doppia conformità, silenzio – diniego  e vendita del bene acquisito

Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita

Il Testo Unico per l’Edilizia prevede una forma di sanatoria la cd. “sanatoria giurisprudenziale o formale” disciplinata dall’art. 36, ora rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”, erede del modificato “Accertamento di conformità” da appena due giorni per entrata in vigore del decreto Legge 69/2024 con il quale è prevista una serie di semplificazioni in tema di edilizia libera non assoggettata a nessuna comunicazione al comune, difformità, variazioni essenziali, varianti e tolleranze costruttive.
Analizziamo le disposizioni del prima citato art.36 nella nuova formulazione con la quale si denotano sostanziali concetti, in quanto, mentre prima riguardava gli interventi realizzati:
– in assenza del permesso di costruire o in sua difformità;
– in assenza della SCIA in alternativa o in sua difformità;
Oggi elimina, comma 1, gli interventi realizzati in difformità o al permesso di costruire o alla SCIA, per trasfusione degli stessi nel nuovo regime di cui all’art.36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”, ma, nel contempo specifica siano assoggettati all’accertamento di conformità gli interventi realizzati in assenza del permesso di costruire o della SCIA in alternativa  eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31 del T.U.E.
Intesi essere gli interventi realizzati in totale difformità dal P. di C. quelli comportanti la realizzazione di un “organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione dal progetto assentito, con esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
Diversamente da quanto viene previsto per gli abusi edilizi minori resta ferma, laddove presentata istanza ai sensi dell’art.36, la verifica del requisito della doppia conformità dell’opera realizzata (esemplificata in “La conformità dell’opera al momento in cui presentato il progetto in sanatoria […]), rammentando tale conformità debba soddisfare il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione dell’abuso e al momento in cui trasmesso il progetto di regolarizzazione.
Per quanto riguarda il pagamento del contributo di costruzione la norma non subisce modifiche e continua ad essere previsto al rilascio del permesso di costruire debba corrispondere il pagamento in misura doppia o secondo quanto previsto dall’art.16 del d.P.R. 380/2001 nei casi di gratuità.
Resta vigente anche il termine di sessanta giorni entro i quali il responsabile del procedimento si pronuncia, così come rimane l’efficacia del silenzio – diniego, variato, invece, in silenzio – assenso nei casi rientranti nel nuovo introdotto art.36-bis, d.P.R. 380/2001.

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Risposta

  1. Avatar lallaagostino

    Argomento spinoso e comunque molto ballerino da comune a comune

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