L’abuso edilizio sul suolo pubblico, l’ordinanza – ingiunzione

Dott. in Ing. e Geom. Donatella Salamita

Sentenza n.1115 del 16/05/2019 del T.A.R.  Lombardia, Sezione II, si pronuncia sul ricorso contro il Comune di Segrate, nella cui parte introduttiva del giudizio il ricorrente espone di aver utilizzato sin dal 2007 il “Lago Cava Binella”, di proprietà comunale, quale “base nautica, avendovi installato un campo boe per lo sci, per lo slalom, un trampolino per il salto con relativa corsia di scorrimento per l’imbarcazione trainante e un pontile di partenza con il posto per ormeggiare le imbarcazioni destinate al traino degli sciatori e di servizio, e avendovi organizzato diverse gare internazionali”.

Viene notificata l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Comune ordina la demolizione delle opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 10 giorni.

Il ricorrente ritiene l’ordinanza-ingiunzione illegittima, chiedendone l’annullamento per erroneità dei presupposti, trattandosi di opere provvisorie e facilmente smontabili per le quali non occorre il Permesso di Costruire, utilizzo dello strumento dell’ordinanza-ingiunzione per uno scopo diverso da quello per il quale è prevista dalla legge, ovverosia fare pressioni per ottenere la liberazione dell’area di proprietà senza ricorrere all’Autorità giudiziaria; ed inoltre per assenza della diffida di cui all’articolo 35 D.P.R.380/2001 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente espone che, all’esito del sopralluogo il Comune procedeva all’esecuzione in danno della suvvista ordinanza – ingiunzione, senza alcun preavviso e senza restituire tutto il materiale presente nell’area.

L’esponente chiede, quindi, venga dichiarata nulla, annullato o revocato quanto operato dal Comune, con consequenziale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Viene trattato il ricorso principale e considerato, invece, inammissibile, il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

In relazione all’affermazione del ricorrente trattarsi di opere provvisorie e facilmente smontabili, nonché dell’utilizzo dello strumento dell’ordinanza-ingiunzione per uno scopo diverso da quello per il quale è prevista dalla legge, ed assenza della diffida di cui all’articolo 35 D.P.R. n. 380/2001.

Deciso essere il primo motivo di ricorso infondato, come infatti da T.A.R. Lazio, Latina, Sentenza n. 389/2017 “hanno natura di opere precarie le opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà”, mentre nel caso in oggetto vi è un “complesso di opere finalizzate a dare stabile sistemazione alla base nautica della ricorrente, come emerge dalla tipologia dei manufatti di cui si discute, ovverosia di sette prefabbricati in legno e/o metallo, destinati a spogliatoi, servizi, deposito, ufficio, pontile di attracco, e dalla circostanza (ammessa dalla ricorrente) che erano stati realizzati i collegamenti alla rete elettrica, idrica e telefonica. Si tratta, quindi, di manufatti che necessitavano del preventivo rilascio di un titolo edilizio, in assenza dei quali assumo carattere abusivo”.

Infondato anche il secondo motivo di ricorso, in richiamo a Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n.1942/2019 “la repressione degli illeciti edilizi costituisce, invero, attività vincolata, rispetto alla quale non possono trovare ingresso vizi di eccesso di potere, quale lo sviamento”.

Fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, trattandosi di un’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 35 D.P.R. n. 380/2001, con assegnazione di un termine inferiore a quello di novanta giorni per  l’esecuzione, previsto dall’articolo 31 del D.P.R.380/2001.

Difatti in caso di abuso realizzato su suoli appartenenti a Enti pubblici l’ordinanza-ingiunzione deve essere preceduta, ai sensi dell’art.35 D.P.R.380/2001, da una diffida non rinnovabile, e come da pronuncia del T.A.R. Calabria, Sezione II Catanzaro, Sentenza n.1050/2018 “l’omissione dell’atto endoprocedimentale rende illegittimo l’atto conclusivo del procedimento, non assumendo valore di diffida non rinnovabile gli atti individuati dalla difesa del Comune, nel caso in  oggetto le note comunali e l’ordinanza di sgombero.

Precisato dal giudice trattarsi di atti inerenti il rapporto contrattuale, in forza del quale la ricorrente era stata temporaneamente immessa nel godimento dell’area su cui poi sono stati realizzati i manufatti abusivi in oggetto, atti, cioè, emanati dal Comune come Ente proprietario dell’area medesima e a tutela del proprio diritto dominicale. Essi, dunque, non costituiscono atti di esercizio del potere di repressione degli illeciti edilizi e non possono sanare la rilevata omissione procedimentale. In conclusione il ricorso principale è in parte fondato e viene accolto.

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